Il percorso tracciato dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici mette in evidenza l’importanza dell’energy manager, figura in Italia associata in buona parte all’obbligo di nomina per i grandi consumatori energetici dell’art. 19 della legge 10/1991. L’energy manager è inoltre uno dei soggetti potenzialmente interessati alla certificazione come esperto in gestione dell’energia (EGE), una qualifica che da luglio 2016 diventa obbligatoria per i soggetti interessati a presentare in prima persona progetti nell’ambito dello schema dei certificati bianchi. L’articolo illustra similitudini e differenze fra energy manager ed EGE, ricordando gli appuntamenti normativi del 2016.
Pubblicato il 27 gennaio 2016 su: Quotidiano Energia.
L’energy manager è una figura determinante per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, supportando le imprese e gli enti nel tradurre l’esigenza di una gestione efficiente delle risorse in un’opportunità di revisione della propria value proposition e delle logiche di produzione di beni e servizi. L’energy manager del futuro, quello che in FIRE chiamiamo energy manager 2.0 (per maggiori informazioni: www.enermanagement.it), sarà capace di accompagnare la propria organizzazione nel riprogettare prodotti e servizi, logiche di fornitura, ambienti di lavoro e utilizzo di energia, acqua, rifiuti e materiali in modo da coniugare sviluppo del business e aspetti energetici, ambientali e sociali.
Negli ultimi anni alla figura dell’energy manager è spesso accostato l’esperto in gestione dell’energia, noto ai più come EGE. Si tratta di una qualifica che può essere oggetto di certificazione di parte terza in base alla norma UNI CEI 11339, quale quella offerta da SECEM e da altri organismi di certificazione, che mira a offrire al mercato la possibilità di individuare agevolmente professionisti e tecnici dotati di competenze ed esperienza in tema di energy management.
Sebbene energy manager ed EGE presentino ampie aree di sovrapponibilità, esistono delle differenze che merita evidenziare, soprattutto considerando che da luglio 2016 le aziende che accedono direttamente al meccanismo dei certificati nominando l’energy manager dovranno avere quest’ultimo certificato EGE in conformità al D.Lgs. 102/2014. Per contestualizzare, in base ai dati pubblicati nel 2015 dal GSE risultavano attivi – per aver presentato almeno un progetto per ottenere certificati bianchi – circa 150 soggetti con energy manager nominato (obbligati e volontari), dunque un numero piuttosto limitato se si considera che nel 2015 hanno nominato un energy manager nei termini previsti dalla legge oltre 2.200 soggetti.
Se appare naturale che un energy manager consulente esterno sia un EGE, poiché in tal caso le capacità tecniche sono l’elemento più importante, nel caso delle organizzazioni medio-grandi l’aspetto più determinante è la capacità dell’energy manager (in questo caso interno all’organizzazione) di incidere sulle scelte aziendali. Tale capacità presuppone un inquadramento elevato dell’energy manager, di tipo dirigenziale, che gli consenta di avere rapporti continuativi con il top management. Non a caso la circolare MiSE 18 dicembre 2014, che fornisce le regole applicative sulla nomina dell’energy manager, recita “Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo”.
Una figura di questo tipo non è detto che sia o possa certificarsi EGE, in quanto risultano determinanti le capacità manageriali, la conoscenza dei processi decisionali aziendali e una visione allargata sulla catena di valore dell’impresa e sulle risorse che concorrono ad alimentarla, più che competenze tecniche approfondite di energy management. Ovviamente tali competenze sono necessarie per un’azione efficace, ma possono essere apportate da uno o più esperti di gestione dell’energia all’interno del gruppo di collaboratori dell’energy manager (o eventualmente come consulenti esterni).
In altri termini, l’obbligo imposto dal D.M. 28 dicembre 2012 potrebbe avere l’effetto di costringere alcune imprese o enti a non nominare nuovamente energy manager che si sono dimostrati validi e capaci negli ultimi anni, perché non in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI 11339 e del relativo schema di accreditamento e dunque non certificabili EGE. Un effetto che potrebbe anche essere negativo qualora il mutamento si accompagni alla nomina di una persona esperta, ma con un inquadramento più basso nell’organigramma aziendale.
Per quanto evidenziato, FIRE ritiene utile che le nuove linee guida sui certificanti bianchi modifichino questo aspetto, prevedendo che sia obbligatorio avere un EGE nell’organizzazione, senza il vincolo che sia l’energy manager (di cui andrebbe comunque richiesta l’obbligatorietà della nomina). Ciò garantirebbe che le imprese si dotino di competenze interne adeguate, ma permetterebbe al sistema di evolvere nel modo più opportuno.
Concludo ricordando che il 30 aprile scade il termine per la nomina annuale dell’energy manager, obbligatoria per soggetti industriali con consumi annui di energia superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e per gli altri settori oltre i 1.000 tep. Da quest’anno la nomina avverrà attraverso la piattaforma web NEMO (nomine energy manager on-line) creata da FIRE con un investimento di risorse proprie e volta a rendere più agevole ed efficace l’immissione e la gestione dei dati sugli energy manager di imprese ed enti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web http://em.fire-italia.org.