Cosa sono i contratti EPC

contratti EPC

Si parla molto di contratti EPC (energy performance contracts) negli ultimi anni, spesso a sproposito. In questo breve articolo, prevalentemente tratto da un più ampio articolo sul nuovo codice degli appalti che pubblicherò nei prossimi giorni, ricordo di cosa si tratti. Fondamentale per parlare di EPC la presenza di un canone di servizio basato sulla quantità di risparmi energetici ottenuti grazie al miglioramento dell’efficienza energetica rispetto alla baseline di riferimento. 

Per contratto EPC (energy performance contract o contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica) si intende, in accordo alla definizione data dal D.Lgs. 102/2014, un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di     miglioramento     dell’efficienza     energetica     stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione   energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

L’allegato 8 del medesimo decreto legislativo riporta gli elementi minimi che tali contratti devono contenere, ossia i seguenti:

  1. un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
  2. i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
  3. la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
  4. un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
  5. data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
  6. un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
  7. l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
  8. disposizioni   che   disciplinino   l’inclusione   di   requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
  9. un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati ( ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
  10. disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
  11. disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto   (a   titolo   esemplificativo:   modifica   dei   prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);
  12. informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

In altre parole non basta uno sconto economico rispetto alla spesa energetica storica – ossia la base dei contratti di servizio energia – per parlare di EPC. Occorre identificare con precisione i risparmi energetici, cui va collegato il canone del servizio. Questo significa che bisogna avere a disposizione i consumi prima dell’intervento per definire la baseline di riferimento, individuare i fattori di aggiustamento per adattarla alle modifiche annuali dell’impiego degli edifici e del clima,  misurare i consumi post intervento e stabilire una formula che leghi i risparmi energetici al canone di servizio, riducendone l’entità al diminuire delle performance rispetto a quelle garantite (e stabilendo come condividere gli eventuali risultati migliorativi). Per la valutazione dei risparmi energetici, un tema piuttosto complesso, si può fare riferimento al protocollo IPMVP disponibile in Italiano da quest’anno grazie a FIRE.

L’interesse per l’EPC deriva dalla possibilità di offrire al cliente finale – che sia una pubblica amministrazione, un’impresa o un condominio – la garanzia dei risparmi energetici e un accesso facilitato al finanziamento tramite terzi (banca o ESCO a seconda dei casi), ripagando l’intervento nel tempo grazie ai flussi di cassa conseguiti dalla riqualificazione energetica. Contratti di questo tipo sono usati da decenni nei più svariati ambiti (illuminazione pubblica e di interni, cogenerazione e fonti rinnovabili, riqualificazione di impianti termici e processi industriali, etc.), con durate comprese in genere fra i cinque e i dieci anni, sebbene esistano esempi oltre i quindici anni. Nel settore pubblico diverse sono le forme di appalto utilizzate, dall’appalto misto di lavori e servizi alla concessione. I fornitori nel caso dei contratti EPC sono le ESCO.

Sullo stesso tema ho rilasciato di recente un’intervista a Radio24, in cui si discute delle differenze fra contratti EPC veri e generici contratti di servizio energia, nonché delle linee guida Eurostat, fondamentali per capire quando per la P.A. è possibile non iscrivere a bilancio gli investimenti per la riqualificazione energetica del proprio patrimonio.

2 Comments

  1. Questa è la teoria! E si applicherebbe agli edifici pubblici. Per il settore privato la giungla è tale che non può essere neppure commentata. Basta vedere gli attestati energetici!

    1. Lasciando un attimo la giungla da parte, nel privato residenziale il problema principale per applicare l’EPC è la mancanza di dati energetici per individuare la baseline di riferimento. La contabilizzazione del calore, pur con tutti i suoi difetti, potrebbe dare utili indicazioni in tal senso se usata in modo opportuno, ma immagino saranno in pochi ad approfittarne. Inoltre può non essere banale individuare i fattori di aggiustamento legati all’uso dell’immobile dai diversi condomini, che possono cambiare nel tempo (sia per avvicendamenti, sia per variazioni dei nuclei famigliari).
      In assenza delle baseline di consumo non si può parlare di EPC, ma al limite di servizio energia. Quando si parla di EPC applicato al residenziale lo si fa dunque in genere impropriamente: è diverso proporre un canone basato sul livello di risparmio misurato da indicare un generico risparmio di spesa svincolato dai risultati effettivi.
      Ciò detto, purtroppo la “giungla” esiste ed è legata alla scarsa qualificazione degli operatori di settore, che rendono qualunque teoria positiva di difficile applicazione (senza tirare in ballo procedure comunque complesse come l’EPC, basta pensare a una normale riqualificazione impiantistica). Non di meno nel tempo a forza di informare e formare un beneficio per gli utenti è arrivato e continuerà ad arrivare. Peccato sia difficile sfruttare il potenziale disponibile.

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