Nuovo codice degli appalti e contratti EPC

Gli obiettivi fissati dalle politiche comunitarie e nazionali in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, rafforzati lo scorso anno dalla stipula dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, prevedono per la Pubblica Amministrazione un ruolo attivo non solo nella definizione di politiche territoriali, ma anche in relazione alle politiche di acquisto (green procurement) e alla riqualificazione del proprio parco immobiliare. Con il D.Lgs. 50/2016 è stato pubblicato il nuovo codice degli appalti, che introduce numerose novità su diversi fronti e che avrà un impatto non trascurabile anche sugli aspetti legati alla sostenibilità. Nell’articolo si sintetizzano alcuni aspetti fondamentali e si evidenziano negli appositi box alcuni elementi utili, come l’applicabilità dei contratti EPC con il conto termico e le linee guida Eurostat sulla contabilità dei contratti EPC.

Pubblicato su Ambiente&Sicurezza n. 11/2016.

Il nuovo codice degli appalti si applica ai bandi e agli avvisi di gara inviati a partire dal 19 aprile 2016 e alle procedure negoziate per le quali non siano stati inviati gli inviti ai soggetti individuati tramite l’apposita selezione. Rispetto al vecchio codice è stato decisamente ridotto il peso cartaceo della normativa di riferimento, passata dagli oltre 600 articoli presenti nel combinato del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 ai 220 articoli che costituiscono quello nuovo.

Fra le principali novità del codice si citano le seguenti:

  • l’eliminazione del regolamento attuativo, sostituito da un insieme numeroso di linee guida e atti di indirizzo da parte dell’ANAC, oltre che ad alcuni decreti da parte dei ministeri competenti;
  • l’istituzione di una cabina di regia dedicata all’armonizzazione delle norme legate agli appalti e dei provvedimenti di cui al punto precedente;
  • l’adozione del criterio di offerta economicamente più vantaggioso come principale principio di aggiudicazione, obbligatorio oltre un milione di euro (al momento sono in consultazione le corrispondenti linee guida dell’ANAC), mentre l’utilizzo del massimo ribasso andrà opportunamente giustificato;
  • una revisione delle soglie che consentono alle amministrazioni di indire gare, con il ricorso a un processo di qualificazione da parte dell’ANAC sopra i 150.000 euro e il ricorso a strumenti telematici di negoziazione sotto il milione di euro;
  • l’introduzione del progetto di fattibilità tecnico-economica in luogo di quello preliminare, basato su indagini territoriali e analisi costi-benefici;
  • la creazione di un rating dei fornitori sulla base dell’esecuzione degli appalti in cui sono coinvolti;
  • la richiesta che nel PPP il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico sia legato all’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o al volume dei servizi erogati;
  • le concessioni vengono definite in modo organico ed è previsto che la base d’asta sia il fatturato totale generato e non il valore dell’opera;
  • il subappalto è limitato al 30% dell’importo, con ulteriori previsioni a favore di PMI e subappaltatori;
  • l’esclusione dell’avvalimento per le opere superspecialistiche definite dall’ANAC oltre il 10% dell’importo lavori;
  • riti abbreviati e altre procedure quali accordi e arbitrati per la risoluzione dei contenziosi;
  • l’introduzione di due garanzie, una sul buon adempimento del contratto e l’altra sulla risoluzione;
  • le definizione dei criteri di esclusione.

Il nuovo codice prevede che la transizione alle nuove regole avvenga automaticamente sulla base di linee guida e atti di indirizzo da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Ciò potrà semplificare e rendere più agevole l’adozione delle nuove regole, atteso che ANAC e MIT riescano a rispettare le tempistiche previste.

Questo è uno dei punti che più si preannuncia determinante per l’efficacia del nuovo codice, considerando che l’ANAC è chiamata ad esempio a definire criteri per la qualificazione di imprese, stazioni appaltanti, società in house, commissioni giudicatrici, rating di impresa, sistema di qualificazione e avvalimento nonché vari aspetti e il MIT a definire l’obbligo del Building information modeling (BIM) e l’elenco delle opere supertecnologiche, senza contare il contributo del Ministero dei Beni Culturali per la parte di sua competenza.

Altri elementi di attenzione, segnalati da Finco, sono il troppo spazio lasciato all’avvalimento anche per le opere specialistiche, con i relativi effetti in termini di sicurezza, qualificazione dei lavori, corruzione, etc., l’esclusione automatica delle offerte anomale, la mancanza di criteri chiari su temi come la qualificazione delle imprese. Il carattere innovativo e positivo del decreto legislativo potrebbe essere ridotto se l’applicazione pratica di queste previsioni risultasse inadeguata.

Per quanto riguarda le soglie per l’applicazione delle diverse procedure, sotto i 40.000 euro è possibile l’affidamento diretto, fino a 150.000 euro la procedura negoziata (possibile l’amministrazione diretta per i lavori) invitando almeno cinque soggetti, fino a un milione la procedura negoziata ristretta con l’invito di almeno dieci operatori, oltre si applicano le procedure ordinarie.

Il nuovo codice si collega agli aspetti di sostenibilità in diversi punti.

Per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio sono pubblicati dalle amministrazioni insieme agli esiti della consultazione pubblica (art. 22).

I criteri minimi ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente devono obbligatoriamente essere considerati nei bandi e sono considerati per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tali criteri vanno applicati sull’intero importo a gara per le categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica e almeno al 50% dell’importo negli altri casi (salvo settori particolari, art. 34).

Le amministrazioni possono richiedere ai fornitori la conformità a specifiche etichettature di carattere ambientale o sociale (art. 69) e sono indicati i requisiti che eventuali certificazioni ambientali devono soddisfare (e.g. accreditamento, rispondenza a norme europee e internazionali, etc., art. 87).

Sono previsti degli sconti sulle garanzie richieste per l’aggiudicazione dell’appalto (art. 93) per le imprese e/o i prodotti dotati di certificazioni ambientali (e.g. EMAS, ISO 14001, carbon footprint), energetiche (e.g. ISO 50001, UNI CEI 11352) e sociali (e.g. OHSAS 18001).

Nell’applicazione dei criteri per l’offerta più vantaggiosa si tiene conto dei seguenti elementi (art. 95):

  • la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
  • il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
  • il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione
  • la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni
  • l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
  • il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
  • le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Per finire (art. 96) vengono indicate le variabili da considerare per la definizione dei costi sul ciclo di vita.

In definitiva il nuovo codice degli appalti contiene numerosi elementi di interesse, sia per gli aspetti generali, sia per quelli direttamente collegati alla sostenibilità. Acquisti verdi e Life cycle cost analysis (LCCA) diventano finalmente parte integrante degli appalti. Un’occasione mancata è probabilmente la possibile integrazione fra i contratti EPC descritti nel D.Lgs. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica e le procedure indicate nel nuovo codice. Ma ciò potrà essere superato con l’individuazione delle procedure più idonee. Tale compito dovrebbe essere assolto dalle linee guida sui contratti EPC che l’ENEA ha predisposto e che il MiSE dovrebbe emanare in tempi brevi e in questo articolo si forniscono degli spunti basati sulla best practice dell’AESS Modena in questo ambito.

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