Di seguito riporto un estratto della mia introduzione all’ultima newsletter FIRE, dedicato alle novità sulla nomina dell’energy manager introdotte dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2014.
Finalmente vanno in pensione le circolari ministeriali del 1992 e 1993 che regolavano la nomina dell’energy manager. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con FIRE (che dal 1992 gestisce le nomine su incarico del MiSE), ha emanato la circolare 18 dicembre 2014, che prevede una serie di novità.
Prima si ricorda che tutti i soggetti consumatori di energia con consumi annui superiori ai 10.000 tep nel settore industriale e ai 1.000 tep negli altri settori hanno l’obbligo di nominare annualmente un energy manager ai sensi della legge 10/1991. Il D.M. 28 dicembre 2012 prevede inoltre che possano presentare direttamente progetti per ottenere i certificati bianchi i soggetti sottoposti all’obbligo che abbiano nominato un energy manager.
La prima innovazione sta nell’avere posto fine alla tradizionale modalità di nomina via raccomandata, non più in linea con la dematerializzazione della burocrazia e particolarmente onerosa per la FIRE. Nel 2015 sarà sostituita dall’uso obbligatorio della posta elettronica certificata (PEC). Nel 2016 sarà introdotta una nuova piattaforma web, che semplificherà ulteriormente le procedure e consentirà di gestire meglio scadenze, rapporti e statistiche.
La circolare ribadisce la scadenza del 30 aprile per presentare la nomina annuale. L’unica eccezione riguarda i soggetti non sottoposti all’obbligo dell’art. 19 della legge 10/1991, che possono presentare la prima nomina in qualunque momento dell’anno (ma per le nomine successive vale la scadenza del 30 aprile). Su questo punto si ricorda che la presentazione in ritardo della nomina può causare la perdita dei certificati bianchi richiesti in quanto società con energy manager (SEM). Quindi conviene predisporre la documentazione per tempo.
Un’altra novità di rilievo è l’obbligatorietà della comunicazione dei consumi energetici, suddivisi per fonte/vettore. Ciò consentirà di avere delle statistiche più interessanti e significative, fermo restando che i dati del singolo soggetto saranno riservati e non verranno pubblicati.
La circolare ricorda poi che l’energy manager si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito all’utilizzo efficiente dell’energia. In sostanza nelle grandi realtà l’energy manager si configura come una figura dirigenziale, o comunque di livello sufficientemente alto da potere incidere nelle scegli aziendali. Nelle organizzazioni con sistema di gestione dell’energia ISO 50001 l’energy manager risulta equivalente al responsabile del sistema di gestione. Nelle realtà più piccole può essere più logico ricorrere ad un esperto esterno.
Giova ricordare che il D.Lgs. 102/2014 prevede che l’energy manager sia un EGE certificato UNI CEI 11339 a partire da luglio 2016 nel caso l’azienda che lo nomina intenda accedere direttamente allo schema dei certificati bianchi. La FIRE offre la certificazione attraverso il SECEM.
Confidiamo che la circolare offra un’arma in più per rafforzare la figura dell’energy manager e FIRE sfrutterà al meglio le nuove opzioni.
Per scaricare i nuovi moduli di nomina: http://em.fire-italia.org.