Uno degli aspetti considerati più promettenti in tema di contratti EPC è la possibilità per la P.A. di poter considerare fuori bilancio le spese sostenute per la riqualificazione energetica nel caso di finanziamento tramite terzi con la ESCO come finanziatore. Al di là dell’effettiva possibilità di diffusione di questo modello, che si scontra l’adeguata disponibilità di società sufficientemente capitalizzate, le linee guida pubblicate da Eurostat lo scorso anno rendono questa opzione ancora più complicata. Il provvedimento è però passato quasi inosservato e pochi sanno della sua esistenza. Di seguito ne sintetizzo i contenuti in un articolo tratto da un pezzo più ampio sul nuovo codice degli appalti che pubblicherò nei prossimi giorni.
Eurostat ha pubblicato lo scorso 7 agosto le linee guida “The impact of energy performance contracts on government accounts” nell’ambito delle sue attività di indirizzo sulla contabilità dei bilanci pubblici. È un provvedimento di cui si è parlato poco nel nostro Paese, sebbene presenti delle ripercussioni importanti sull’utilizzo dei contratti EPC.
Molto spesso questi contratti sono infatti stati visti come la soluzione in grado di risolvere i problemi di tutte le amministrazioni, grazie al possibile ricorso al finanziamento tramite terzi con la ESCO come finanziatore. Purtroppo questa possibilità, oltre a trovare dei limiti nell’insufficiente capitalizzazione delle ESCO rispetto all’obiettivo complessivo, è ridotta anche dalle linee guida Eurostat. Queste stabiliscono infatti che le spese sostenute nell’ambito dei contratti EPC siano di regola imputate nel bilancio dell’amministrazione beneficiaria dell’intervento.
La ragione è che rispettare le condizioni per trasferire la spesa sostenuta sui bilanci delle ESCO non è banale in molti casi. La richiesta di Eurostat è infatti che:
- l’ammontare dell’investimento sostenuto sia almeno pari al 50% del valore dell’immobile in seguito all’intervento (una possibilità nel caso di riqualificazioni spinte, ad esempio per portare l’edificio in condizioni NZEB);
- il contributo pubblico eventualmente ricevuto dalla ESCO non superi il 50% delle spese sostenute;
- sia presente nel contratto un sistema di penali crescenti per la ESCO al ridursi del raggiungimento dei requisiti prestazionali stabiliti dal contratto (tali da annullare il canone dovuto dall’amministrazione in caso di assenza di risparmi energetici).
Nel caso in cui l’amministrazione ritenga di soddisfare questi requisiti e di poterlo dimostrare può comunque avviare la procedura per farsi riconoscere le spese off-balance.
L’alternativa consiste nel leasing operativo, nel qual caso i requisiti sono:
- il contratto deve riguardare solo componenti del sistema energetico (e.g. caldaie, sistemi di illuminazione, etc.);
- la ESCO deve sostituire per tutta la durata del contratto le parti difettose o obsolete di sua iniziativa o su richiesta dell’amministrazione;
- non devono esserci opzioni di riscatto a valore residuo (né tantomeno obblighi di acquisto dei componenti a fine vita) da parte dell’amministrazione;
- il contratto deve avere una durata inferiore alla vita attesa dei componenti;
- la ESCO non deve ricevere fondi pubblici in misura superiore al 50% della spesa sostenuta.
Ovviamente i vincoli imposti dalle linee guida Eurostat riguardano la possibilità di non dover iscrivere le spese di riqualificazione energetica nel bilancio dell’amministrazione pubblica, un’opzione di interesse per molti enti, ma non sempre una necessità. I contratti EPC continuano ad essere applicabili offrendo sia la garanzia delle performance, sia il ricorso al finanziamento tramite terzi (on-balance) e dunque rimangono un ottimo strumento per migliorare i consumi del parco immobiliare pubblico. Certo che se queste linee guida non saranno cambiate sarà dura raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo per il settore pubblico, non solo in Italia.
Ciao Dario, mi occupo ormai da 4 anni di contratti EPC in quanto ho seguito la parte finanziaria del progetto ELENA CHIETI TOWARDS 2020 della Provincia di Chieti come “esperto esterno” e sto attualmente seguendo, sempre in ambito finanziario, il progetto ELENA PROSPER della Provincia di Savona e dal 15/07/2016 anche il progetto ELENA FABER della Provincia di Bergamo. Il tuo articolo è molto interessante ed apre (o forse chiude) nuovi scenari, contribuendo a “tagliare le gambe” ad uno strumento che seppur utilissimo per la PA è ad oggi ancora poco utilizzato. Il fatto di dover iscrivere in bilancio gli investimenti realizzati da una ESCO a seguito di EPC ridurrà notevolmente il ricorso degli enti a tale contratto senza considerare il fatto che potrebbe minare la completa realizzazione di programmi finanziari quali ELENA che sicuramente subiranno un colpo negativo dopo l’intervento di Eurostat.
Considerando che dal tuo blog si evince che sei molto informato sull’argomento, ti chiedo se ti risulta ci siano commenti, approfondimenti, interpretazioni che possano in qualche modo aprire la strada alla possibilità di considerare gli investimenti fatti dalla ESCO come “off balance”.
Ti ringrazio
PAOLO CASTRIGNANO’
Purtroppo non sono a conoscenza di approfondimenti sul tema, nonostante l’impatto potenziale di queste linee guida. Se dovessi avere delle informazioni interessanti avrò cura di predisporre un nuovo articolo. Mi spiace rispondere solo ora, ma nella pausa estiva ho lasciato il blog a riposarsi…