Il Decreto Semplificazioni per i certificati bianchi

il decreto semplificazioni per i certificati bianchi

In vista del convegno che come ogni anno FIRE organizza per KeyEnergy, condivido l’articolo scritto per Qualenergia per riassumere cosa prevede il Decreto Semplificazioni per i certificati bianchi. Chi segue il tema sa bene che una delle problematiche che ha afflitto il meccanismo negli ultimi anni è il contenzioso generato dai numerosi progetti per i quali è stata dichiarata la decadenza dell’incentivo. Il decreto introduce misure a favore degli operatori, sia per dare maggiori certezze ai nuovi progetti, sia per ridurre il contenzioso esistente. Evidentemente l’applicazione pratica di alcuni punti non sarà né banale, né veloce, ma in prospettiva sono buone notizie. L’argomento sarà approfondito nel webinar a cura di FIRE in programma il 4 novembre 2020 sulla piattaforma digitale di KeyEnergy.

In attesa del nuovo decreto ministeriale che si spera possa rilanciare lo schema dei certificati bianchi, tenendo conto anche delle proposte pervenute dagli stakeholder (ad esempio quelle presentate da Confindustria con il supporto scientifico di FIRE), vale la pena spendere due parole sulle novità introdotte dal cosiddetto Decreto Semplificazioni (i.e. D.L. 76/2020 come convertito dalla legge 120/2020).

Il tema è quello della valutazione dei progetti, del ricorso all’autotutela e dell’esclusione dall’incentivo legato ai certificati bianchi. Il D.Lgs. 28/2011, che all’art. 42 definisce le regole relative a controlli e sanzioni in merito agli incentivi erogati dal GSE, è stato negli anni modificato a più riprese per venire incontro a tre esigenze. La prima è il ricomprendere nelle regole stesse le agevolazioni previste per i settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica. La seconda punta a ridurre le casistiche in cui si rigettano le istanze non conformi, si dispone la decadenza degli incentivi e si chiede la restituzione di quanto già versato. La terza, infine, sostituisce la decadenza con una decurtazione dell’entità dell’incentivo.

Il Decreto Semplificazioni agisce su tutti e tre i punti in relazione al meccanismo dei certificati bianchi, prevedendo inoltre l’applicabilità delle misure ai procedimenti in corso e ai progetti presentati in passato, anche in presenza di provvedimenti di decadenza degli incentivi. Le novità introdotte sono importanti per chi opera nel settore e per le migliaia di casi sottoposti attualmente a contenzioso amministrativo. Vediamo cosa viene stabilito.

Anzitutto, per considerare le violazioni riscontrate all’atto dei controlli e delle verifiche rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, dovranno essere soddisfatti anche i presupposti dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. autotutela). Questo prevede che il GSE agisca entro un termine ragionevole, e comunque inferiore ai 18 mesi dall’atto di ammissione all’incentivo, salvo il caso di dichiarazioni false o mendaci costituenti reato, accertato con sentenze passate in giudicato. Inoltre, l’interesse pubblico alla negazione degli incentivi deve essere soppesato con quello privato al mantenimento degli stessi (destinatari e controinteressati, ossia altri soggetti interessati alla conferma dell’atto di incentivazione). Si tratta di un limite consistente rispetto alla formulazione precedente del D.Lgs. 28/2011, che offre maggiori certezze agli operatori, senza fare venire meno il legittimo recupero degli incentivi nei casi di reato acclarato.

La seconda novità riguarda l’estensione agli incentivi per l’efficienza energetica della decurtazione in misura compresa fra il 10% e il 50% in luogo della decadenza per salvaguardare “la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi”. Decurtazione dimezzata in caso di autodenuncia del soggetto responsabile al di fuori dei procedimenti di controllo e verifica. Anche qui il Decreto Semplificazioni offre una mano non da poco agli operatori, per quanto l’applicazione sarà presumibilmente non immediata, visto che ancora si attende il decreto del MiSE che doveva definire come applicare le percentuali per gli interventi da fonti rinnovabili già ammessi dalla decurtazione.

Mano tesa che si ritrova anche nella modifica successiva, che estende ai progetti standard quanto già previsto per quelli analitici e a consuntivo, ossia il fatto che la decurtazione sopra indicata si applica esclusivamente a partire dal periodo di avvio della rendicontazione oggetto di istruttoria negativa o dalla data di emanazione dell’atto di esito di verifica, facendo dunque salve le richieste di verifica e certificazione dei risparmi precedenti, salvo il caso di documenti non veritieri e/o dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.

Il tutto è applicato ai procedimenti di annullamento in corso e, su richiesta del soggetto responsabile, ai provvedimenti di decadenza impugnati in sede giurisdizionale o mediante ricorso al Presidente della Repubblica, purché rispettivamente non oggetto di sentenza passata in giudicato o di parere del Consiglio di Stato. Questo cale purché il soggetto responsabile non sia stato oggetto di procedimento penale con sentenza di condanna, anche non definitiva.

Questa retroattività riapre potenzialmente la strada al rientro sul mercato di un numero di certificati bianchi che potrebbe essere consistente, vista l’entità del contenzioso generatosi negli ultimi anni. È però difficile fare previsioni, sia perché non è noto quanti certificati siano collegati a procedimenti di decadenza, sia perché non si sa quanti siano i TEE collegati a progetti non riammissibili a causa di procedimenti penali arrivati a sentenza di condanna o altre condizioni di esclusione. Si tratta comunque di numeri potenzialmente rilevanti che potrebbero ridare ossigeno all’offerta in attesa che nuove regole possano produrre un rilancio della stessa sui nuovi progetti. E che potrebbero riportare ossigeno ad alcuni operatori colpiti in modo eccessivo dalle procedure di controllo e verifica, chiudendo finalmente una parentesi di gestione dello schema caratterizzata da diverse ombre e dalla dubbia efficacia complessiva.

Al di là delle ricadute sul contenzioso e dei tempi richiesti per attuare le novità, anche in termini di modifiche alle procedure di valutazione e verifica, le nuove regole offrono maggiori tutele agli operatori, un elemento fondamentale per dare nuovamente credibilità al meccanismo. L’auspicio, a questo punto, è che il Ministero dello sviluppo economico produca un decreto ministeriale capace di superare le barriere esistenti e di produrre i risultati indicati nel PNIEC.