L’EPC è uno strumento fondamentale per riqualificare energicamente immobili e impianti industriali. Nella presentazione introduttiva alla conferenza annuale FIRE ne illustro le caratteristiche di base, partendo dal contesto di riferimento. Fondamentali per lo sviluppo dell’EPC sono le ESCO, la misura e verifica dei risparmi (IPMVP), e la diffusione delle necessarie competenze energetiche, economiche e giuridiche.
L’energy performance contracting (EPC) è uno degli strumenti più interessanti per realizzare interventi di efficienza energetica nel settore pubblico e privato. Si tratta di riqualificare edifici e impianti attraverso un contratto di servizio energetico con contratto a garanzia dei risultati e canone collegato al livello di prestazione energetica raggiunta. Oltre a consentire di realizzare interventi complessi presso consumatori senza competenze tecniche (come famiglie e PMI), l’EPC favorisce il finanziamento tramite terzi, ossia la possibilità di ripagare l’impianto attraverso il canone di servizio.
Sebbene l’EPC non sia una soluzione nuova, visto che esiste da almeno vent’anni, la sua diffusione è stata ostacolata da alcune barriere: mancanza di conoscenza, carenza di operatori qualificati, indisponibilità di diagnosi energetiche per stabilire la baseline delle performance. La spinta promossa dalla direttiva sull’efficienza energetica, la diffusione di ESCO certificate secondo la norma UNI CEI 11352 e la comprensione del meccanismo da parte delle banche e dei fondi di investimento sta però creando le condizioni per una maggiore diffusione dell’EPC. Ciò consentirà di accelerare la riqualificazione di edifici e impianti industriali, purché si promuova una maggiore informazione sul tema e si sviluppino gli strumenti necessari: diagnosi energetiche, contrattualistica, protocolli di misura e verifica dei risparmi energetici (di cui il più affermato è l’IPMVP)”.
Di questi strumenti si è discusso nella conferenza annuale organizzata dalla FIRE su questa tematica, che la Federazione segue dagli anni novanta. Oltre all’illustrazione del contratto tipo definito da ENEA, agli aspetti contrattuali e a interessanti esempi di applicazione dell’EPC e del protocollo IPMVP, è stato presentato il progetto europeo GuarantEE, che vede come partner italiano l’ENEA con la collaborazione di FIRE, che in particolare si occuperà di sviluppare modelli di business innovativi “triple win”, ossia con benefici per l’utente finale, il conduttore e la ESCO che collaborano nell’ambito di un contratto EPC.
Atti del convegno disponibili a breve su www.fire-italia.org.
Vorrei chiederLe se è possibile avere delucidazione in merito a un lavoro di riqualificazione energetica di un edificio privato nel quale il cliente vuole remunerare l’intero ammontare di lavori, impianti e forniture in anticipo, e remunerare i soli servizi (audit, progettazione e diagnosi energetica) mediante i vantaggi del risparmio energetico raggiunto (e monitorato).
E’ possibile qualificare tale contratto come EPC tra privati che valga anche ai fini della certificazione ISO11352?
La ringrazio anticipatamente per la risposta
Mi spiace per il ritardo nella risposta. Purtroppo mi era passato di mente.
Affinché si possa parlare di EPC ai fini della norma UNI CEI 11352 non ha rilevanza la provenienza delle risorse economiche. L’intervento può essere finanziato dal cliente finale, dalla ESCO o da una banca o fondo di investimento, o prevedere un mix di tali opzioni.
Ciò che conta è che sia stato conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento (dunque non basta avere appena stipulato il contratto, ma occorre avere realizzato l’intervento e ottenuto dei risultati) eseguendo tutte le attività indicate dalla norma al punto 4.2 dalla a) alla k) (in sostanza rimangono esclusi solo la certificazione degli edifici e le attività facoltative, ossia finanziamento, uso delle rinnovabili, acquisto dei vettori energetici e ottimizzazione dei relativi contratti). Eventuali attività non svolte nel contratto devono essere motivate (e.g. non si sono utilizzati incentivi perché non presenti o per scelta comune di entrambe le parti) ed essere state comunque realizzate in altri contratti.
Attenzione inoltre che i pagamenti alla ESCO devono essere effettuati in funzione del livello di efficienza energetica raggiunto in relazione a quanto garantito contrattualmente, per poter essere riconosciuto come contratto EPC (in altre parole al diminuire del livello di efficienza energetica deve ridursi il canone per la ESCO).