In questa breve nota, scritta da Piergabriele Andreoli dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena con una mia revisione per integrarla nell’articolo dedicato al codice degli appalti che publicherò a breve, viene fatta qualche prima considerazione su come integrare le nuove regole con i contratti EPC e il conto termico. Lo scopo è offrire alle amministrazioni pubbliche uno strumento utile per la riqualificazione energetica del proprio parco immobiliare.
I contratti EPC rappresentano un importante strumento per la riqualificazione degli immobili pubblici. In attesa delle linee guida previste dal D.Lgs. 102/2014, può essere utile fare qualche ragionamento sull’applicazione degli EPC in collegamento al nuovo codice degli appalti e allo strumento del conto termico, recentemente aggiornato, che può essere un valido incentivo per gli interventi di efficientamento energetico e installazione di fonti rinnovabili termiche realizzabili dalla pubblica amministrazione.
Il nuovo conto termico prevede per la P.A. l’accesso all’incentivo tramite prenotazione possono avvalersi dell’intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014. Rispetto al requisito indicato nelle precedenti linee guida del GSE della stipula di un contratto Servizio Energia Plus (definito dal D.Lgs. 115/2008) appare un’evoluzione positiva.
Sta di fatto che al momento il Servizio Energia Plus rimane per gli enti pubblico l’unico riferimento chiaro per un contratto di questo tipo dal punto di vista amministrativo (non essendoci nel nuovo codice degli appalti un richiamo specifico ai contratti EPC). Ed esso si configura, giustamente, come un “servizio”.
Nell’esperienza maturata da AESS Modena nel supporto all’affidamento di appalti pubblici è stata perfezionato questo tipo di descrizione:
“L’affidamento si configura quale “appalto misto” di servizi e lavori, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.163/2006, in quanto avente ad oggetto principale l’appalto di servizi riconducibili al numero di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) 71314200-4 (Servizi di gestione energia) e 45259300-0 (Riparazione e manutenzione di Centrali Termiche), nonché quale prestazione secondaria – ai sensi degli articoli 61 e 108 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio finalizzati al risparmio energetico classificati nella categoria (D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, Allegato A):
- OG 11: Impianti tecnologici
- OG 1: Edifici civili e industriali
da intendersi come accessori all’erogazione del servizio richiesto tesi a migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e gestionale del servizio medesimo. Pertanto l’impresa esecutrice degli stessi dovrà essere in possesso della relativa qualificazione per la classifica specificata per ogni lotto.
Il presente appalto di servizi recepisce le indicazioni della Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012, in quanto appalto di servizi a contenuto energetico significativo che consentirà risparmi energetici a lungo termine (rif. Direttiva 2012/27/UE art. 6 comma 3).”
Se quanto indicato dallo stesso nome del Servizio Energia Plus” del D.Lgs. 115/08, che con “servizio” sembrerebbe indicare senza dubbio che il contratto è classificato come un appalto di servizi nonostante al suo interno siano previsti “lavori” di riqualificazione, questa sicurezza sulla classificazione di servizio potrebbe svanire analizzando la questione limitandosi alla lettura dell’art.14 del D.Lgs.163/2006 e del corrispondente art. 28 del D.Lgs. 50/2016. Nelle applicazioni concrete di questi contratti, il caso citato dagli articoli dei codici – cioè la prevalenza degli importi di lavori rispetto agli importi dei complementari servizi – si riscontra attualmente nel caso di sostituzione di serramenti e isolamento termico dell’involucro, laddove il risparmio energetico supera abbondantemente il 50% dei consumi di baseline.
Questo particolare caso in passato è stato giustificando facendo riferimento al fatto che nella “Direttiva unificata n. 18/2004/CE è stato precisato che se il contratto contiene lavori qualificabili accessori rispetto ai servizi (nel caso del contratto di rendimento energetico il servizio è la garanzia del mantenimento nel periodo contrattuale della prestazione energetica), il contratto si definisce comunque di servizi. Ne consegue che troverà applicazione la normativa sui servizi o forniture anche qualora i lavori, ancorché accessori, siano di valore economico superiore a questi ultimi (Determinazione 6 Aprile 2005 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)”. [stralcio TAR Campania, Sezione I Salerno – Sentenza 24/07/2006 n. 1096].
Il servizio energia plus corrisponderebbe alla situazione indicata nel comma 9 dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016, dove le diverse parti del contratto sono oggettivamente non separabili e in cui l’oggetto principale del contratto misto è chiaramente un servizio e di conseguenza il regime giuridico applicabile è quello dei servizi.
Per quanto riguarda il livello di progettazione necessario per l’appalto in questione come previsto dal nuovo codice degli appalti si può dire quanto segue. Nell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), ai commi 14 e 15 si fa riferimento specificatamente alla progettazione di servizi. Al comma 14 si fa riferimento ad un “livello unico di progettazione” e al successivo comma 15 viene specificato quanto deve contenere esattamente un progetto nel caso degli appalti di servizi. Quanto indicato in questa descrizione non fa riferimento a nessuno dei livelli di progettazione prevista per i lavori.
Quanto indicato nel “comma 15” risulta conforme proprio a quanto era previsto nel D.Lgs. 115/08, venendo anche riportata all’ultimo capoverso la seguente: “Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.”