Certificati bianchi: nuove regole

Pubblicato su: www.informatoreagrario.it/ita/Riviste/Infoagri/Index.asp.

I certificati bianchi sono il principale schema di promozione dell’efficienza energetica in termini di obiettivi nazionali e di risparmi cumulati. Lo schema è diverso da un classico incentivo in conto capitale o in conto energia per l’installazione di una tecnologia. La realizzazione di un intervento non dà infatti diritto a una somma di denaro, ma a un numero di certificati bianchi collegato al risparmio energetico associato al progetto realizzato. Questi possono essere venduti in un apposito mercato – e qui sta l’incentivo –, ma il prezzo può variare e dunque manca la certezza dei flussi di cassa che caratterizza ad esempio un conto energia.

In sostanza i distributori di energia elettrica e gas sopra i 50.000 utenti hanno l’obbligo di conseguire risparmi energetici annuali determinati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente. I risparmi sono attestati da appositi certificati, ciascuno corrispondente a una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata (tep), detti titoli di efficienza energetica o certificati bianchi (TEE). Sono ammissibili al meccanismo quasi tutti gli interventi che portano a un risparmio energetico, purché questo non sia legato esclusivamente a una corretta gestione degli impianti (ossia l’eliminazione degli sprechi non viene premiata, per ovvi motivi). I distributori obbligati possono realizzare interventi direttamente o accordarsi con un qualunque utente finale per conseguire direttamente i TEE, oppure possono acquistare su un apposito mercato i certificati bianchi ottenuti dagli altri soggetti ammessi al meccanismo, detti soggetti volontari (e indicati più avanti). Gli obblighi sui distributori obbligati rappresentano dunque la domanda del mercato e i TEE nelle mani dei soggetti volontari l’offerta. Il prezzo di vendita dei TEE – che vengono usualmente riconosciuti per cinque anni – dipende dall’andamento di queste due grandezze ed è riportato in figura.

Il D.M. 28 dicembre 2012 ha appena modificato le regole del gioco, introducendo sia novità positive, sia negative, ovviamente dal punto di vista di un operatore del mondo agricolo. Vediamole insieme, facendo anche qualche riferimento alla situazione preesistente, laddove utile, per chi già conoscesse lo schema.

Anzitutto il GSE diventa soggetto gestore dello schema, sostituendo l’Autorità per l’energia elettrica e il gas in questo ruolo. Si tratta di un passaggio che dovrà avvenire in tempi molto rapidi e con collaborazione reciproca e difficilmente avverrà senza intoppi, ma era richiesto dal D.Lgs. 28/2011. Se tutto va bene si potrà contare fra qualche settimana di una piattaforma più funzionale, ma solo il tempo dirà se i cambiamenti avviati dal decreto legislativo si tradurranno in un miglioramento del sistema. Questo passaggio di consegne, nel caso si traducesse in un rallentamento nella presentazione delle domande per l’ottenimento dei progetti, potrebbe tradursi in una carenza di titoli e dunque in prezzi di mercato più alti, probabilmente sui livelli della primavera 2012. La valutazione dei progetti verrà svolta da ENEA e da RSE, mentre il GME manterrà la gestione del mercato e della piattaforma per gli scambi bilaterali (GME e RSE sono società del GSE).

Il novero dei soggetti volontari viene ampliato. I progetti per ottenere TEE potranno essere presentati dalle società di servizi collegate ai distributori, dalle società di servizi energetici (SSE), dai soggetti sottoposti all’obbligo di nomina dell’energy manager ai sensi della legge 10/91 e, da quest’anno, anche dalle imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, dei trasporti e dei servizi pubblici, ivi compresi gli enti pubblici, purché provvedano alla nomina dell’energy manager applicando quanto previsto all’art. 19 della legge 10/1991 oppure si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001. Questo significa che un’azienda agricola può beneficiare dell’esistenza del meccanismo in due modi: accordandosi con una SSE o un distributore oppure presentando direttamente un progetto. Nel primo caso la partecipazione avviene con la stipula di un contratto che stabilisce il passaggio al soggetto individuato della titolarità dei TEE la divisione dei ricavi derivanti dalla vendita dei TEE. Si possono presentare progetti anche per interventi piccoli, perché le SSE e i distributori possono aggregare interventi realizzati da utenti finali differenti. Nel secondo caso sarà l’azienda agricola a presentare il progetto, ottenere i certificati e venderli sul mercato. I margini saranno chiaramente maggiori, ma la necessità di raggiungere una soglia di risparmio di almeno 20 tep per i progetti semplici, che salgono a 60 tep per quelli complessi, e la necessità di sapere presentare progetti non proprio banali per non addetti ai lavori rende l’opzione poco probabile, salvo casi particolari.

Una notizia meno positiva riguarda il fatto che i TEE non saranno più cumulabili con altri incentivi statali, per cui non si potranno più ottenere certificati bianchi qualora si sia beneficiato del conto termico o delle detrazioni fiscali, a prescindere dal fatto che di tali incentivi possono usufruire soggetti differenti (le detrazioni vanno direttamente all’utente finale, i TEE in genere alle SSE). Per alcuni interventi, come le caldaie a biomasse e il solare termico, si imporrà dunque una scelta (che quasi sempre ricadrà su detrazioni o conto termico, più convenienti economicamente).

Per quanto riguarda la valutazione dei risparmi, esistono alcuni interventi per cui questa avviene in modo forfetario in funzione delle unità installate (e.g. m2 di solare termico o numero di boiler ad alta efficienza installati); in questo caso si parla di valutazione standardizzata. In altre situazioni è necessario installare dei misuratori e i risparmi sono riconosciuti in funzione delle misure comunicate (annualmente o con intervalli temporali inferiori); si tratta della valutazione analitica, utilizzata ad esempio per i sistemi di climatizzazione condominiali, la cogenerazione (per la quale valgono regole particolari fissate dal D.M. 5 settembre 2012 o dal D.M. 6 luglio 2012 a seconda che il combustibile sia tradizionale o rinnovabile) o per il teleriscaldamento. In entrambi i casi esistono delle schede semplificate che mostrano come calcolare i risparmi.

I progetti per i quali non esistono schede di valutazione standard o analitica sono definiti a consuntivo e risultano più complessi da presentare, in quanto richiedono la predisposizione di una proposta progettuale articolata, giustificabile solo in presenza di risparmi consistenti. Interessante il fatto che ENEA e RSE con le nuove regole potranno fornire assistenza tecnica ai soggetti che intendano presentare progetti, anche se non è chiaro con quali modalità e a che condizioni. Vengono inoltre rafforzate le misure di accompagnamento (informazione, formazione, statistiche e studi) e sono previsti controlli sul campo, sistematici per i progetti oltre i 3.000 tep/anni di risparmi.

Difficile al momento fare previsioni sui prezzi di mercato, che saranno influenzati da una maggiore flessibilità concessa ai distributori in caso di mancato raggiungimento dell’obbligo, ma su cui dovrebbero pesare anche la richiesta di un numero consistente di nuovi progetti, non facile da assicurare dopo che negli ultimi tre anni il mercato ha evidenziato segnali di difficoltà. Nel caso di eccesso di offerta è previsto che gli obblighi dell’anno precedente siano automaticamente adeguati al rialzo gli obiettivi dell’anno successivo qualora la disponibilità di TEE superi del 5% gli obblighi.

In conclusione le nuove regole dovrebbero portare nei mesi a una facilitazione nella presentazione di progetti, anche nel settore agricolo, grazie a un maggiore supporto informativo e formativo, oltreché a un numero maggiore di schede di valutazione semplificata. Il divieto di cumulo con altri incentivi rischia però di limitare questa possibilità.

Gli interventi più interessanti per il settore agricolo sono: caldaie e altri impianti termici alimentati a biomasse o biogas, pompe di calore, solare termico, sistemi a risparmio energetico per la serricoltura, pompaggio, illuminazione. In molti casi occorrerà aggregare interventi fatti presso aziende diverse. Un ruolo di facilitatori potrebbero svolgerlo in ogni caso le associazioni di categoria, come AIEL.

 TEE

Figura: andamento dei prezzi dei TEE sul mercato del GME.