I certificati bianchi rappresentano il principale schema di promozione dell’efficienza energetica nel nostro Paese. Avendo compiuto 12 anni sono però nel pieno dell’adolescenza e dunque soffrono dei tipici problemi di questa fase della crescita. Infatti, mentre la Strategia energetica nazionale (SEN) appena presentata dai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente ne conferma il ruolo, in special modo per l’industria, e parla di “potenziamento e semplificazione”, il GSE comunica a KeyEnergy che si sta ragionando su un nuovo meccanismo basato su aste. Intanto lo schema è affetto da truffe di dimensioni incredibili (si indaga su oltre 100 milioni di indebiti profitti), certificati bianchi sono bloccati da mesi per la questione dei certificati antimafia (tutti collegati a illeciti?), le nuove schede standard continuano a non essere pubblicate, aumentano le perplessità degli operatori sulla presentazione di nuovi progetti, e i prezzi di mercato volano ai massimi storici.
Di seguito tratto il tema riportando le osservazioni sintetiche presentate da FIRE nell’ambito dell’Osservatorio dell’AEEGSI sull’efficienza energetica e l’ampia presentazione illustrata al tradizionale convegno FIRE di KeyEnergy a Rimini, ricca di dati.
I principi dello schema dei TEE
Lo schema dei certificati bianchi affonda le sue origini nel D.Lgs. 79/1999 e nel D.Lgs. 164/2000 di liberalizzazione dei mercati di elettricità e gas naturale. Si possono cogliere almeno quattro intenti nell’impianto originario del 2001:
- l’introduzione per il Paese di obiettivi crescenti di anno in anno in termini di risparmi energetici, in virtù degli obblighi posti in capo a una parte dei distributori di elettricità e gas naturale;
- il disegno di uno schema flessibile, che potesse fungere anche da stimolo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, grazie alla possibilità di avere soggetti volontari in grado di vendere titoli ai soggetti obbligati;
- la possibilità e opportunità di includere tutti i settori e un gran numero di soluzioni nel meccanismo;
- l’idea di promuovere il ruolo delle ESCO, unico soggetto volontario inizialmente ammesso.
Il disegno dello schema risultava molto avanzato e in linea con gli sviluppi manifestati dalle politiche comunitarie nei successivi quindici anni. L’innovatività si tradusse anche nella difficoltà di definizione delle regole di dettaglio e nel ritardo delle tempistiche, tanto che fu necessario emanare due decreti nel 2004 per poter tenere conto adeguatamente dello slittamento temporale[1].
Ai quattro punti sopra descritti si aggiunge un tema particolarmente rilevante, ossia la valutazione dei risparmi energetici, cui si dedica l’ultimo capitolo di questa nota sintetica.
Obiettivi
In merito agli obiettivi, le modifiche effettuate nel tempo mostrano come la loro definizione sia risultata difficoltosa. A partire dal 2010 i distributori hanno fatto largo ricorso alla flessibilità disponibile sul rispetto degli obblighi annui, evidentemente fissati con troppo ottimismo sulla base dei risultati dei primi anni, caratterizzati dal ruolo di interventi come le lampade fluorescenti compatte e i rompigetto aerati per i rubinetti. La figura 1 mostra come la quota di obiettivo dovuta al ricorso alla flessibilità sia andata crescendo costantemente (2014 a parte), raggiungendo nel 2016 i 3,5 milioni di TEE, ossia una quantità davvero ragguardevole, che inciderà pesantemente sull’equilibrio di domanda e offerta nei prossimi anni.
Figura 1. Andamento nel tempo di obblighi, obiettivi aggiornati con i TEE mancanti degli anni precedenti e TEE emessi.
La definizione degli obiettivi è stata resa più complicata nel 2011 dall’introduzione del coefficiente di durabilità (noto come tau)[2], con la conseguente necessità di scindere certificati emessi e risparmi conseguiti. Per finire, un elemento che ha giocato in modo negativo è stata la possibilità fino al 2013 di presentare progetti relativi a interventi già realizzati[3]. A parte le problematiche in merito alla materialità dello schema, ossia all’effettiva capacità dello stesso di incidere sulla scelta di investimento degli interventi proposti, tale opportunità ha determinato un effetto drogante sui titoli emessi, in quanto era possibile richiedere, all’atto della prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, TEE corrispondenti a più annualità, a seconda di quanto prima l’intervento era stato realizzato. Gli effetti sono stati alla base dei risultati apparentemente positivi del triennio 2011-2013, e hanno contribuito a definire i target nel periodo 2013-2016 in modo troppo ottimistico.
Il risultato finale è sintetizzato nello scostamento fra gli obiettivi espressi in TEE e quelli espressi in Mtep, che sono quelli fondamentali per verificare il successo dello schema e la sua capacità di raggiungere gli obiettivi vincolanti dell’art. 7 della direttiva 2012/27/UE (EED). La figura 2 mostra chiaramente come la capacità dello schema di generare risparmi energetici crescenti sia venuta meno a partire dal 2010, quando è iniziata una fase di sostanziale stasi. In realtà, considerando l’effetto combinato della necessità di presentare solo progetti ancora da realizzare a partire dal 2014 e dei criteri via via più restrittivi sull’addizionalità, quanto conseguito fra 2014 e 2016 appare in crescita (come testimoniato anche dall’andamento delle emissioni mensili di titoli). Tale trend positivo è però nettamente inferiore agli auspici iniziali.
In definitiva nel tempo lo schema ha dovuto rivedere al ribasso non tanto le traiettorie ipotizzate nel 2001, quanto quelle fissate negli anni successivi. Nel capitolo dedicato all’art. 7 della direttiva EED si daranno ulteriori dettagli sugli effetti di questo andamento sul raggiungimento degli obblighi comunitari. Molto dubbia rimane inoltre la materialità dello schema, salvo il periodo iniziale.
Figura 2. Obiettivi in Mtep e risparmi conseguiti (stima).
Per decidere come fare evolvere il meccanismo conviene interrogarsi su quali obiettivi si vogliano raggiungere (non solo energetici) e se convenga perseverare sulle attuali modalità di valutazione dei risparmi, sulla definizione di addizionalità e sulle modalità di verifica e controllo adottate.
Certificati bianchi come stimolo agli interventi di efficienza energetica e agli operatori
La possibilità di ammettere alla presentazione di progetti anche dei soggetti volontari, lasciando ai distributori la possibilità di scegliere fra l’acquisto di TEE dai soggetti non obbligati e l’intervento diretto, ha rappresentato uno dei fattori di successo dello schema. La scelta dei distributori come soggetti obbligati[4] rendeva infatti difficile un loro ruolo attivo, sia per le caratteristiche dei servizi monopolistici, sia per i vincoli sulle attività post-contatore (ed in effetti così è stato, salvo qualche eccezione). I soggetti volontari hanno dunque svolto la parte del leone nel presentare progetti, sfruttando il meccanismo per la sua capacità incentivante.
Va però evidenziato che questo schema non può essere considerato un incentivo al pari dei contributi in conto capitale o in conto energia, in quanto il soggetto che ottiene i TEE non ha nessuna garanzia di venderli a un certo valore. Il rischio di prezzo è una variabile endogena dello schema, che si ricollega alla sua inadeguatezza a gestire con successo interventi ad alta intensità di capitale per tep risparmiato[5]. In altre parole, la scelta di aver introdotto l’addizionalità economica come criterio di scelta (implicita o esplicita poco conta) ha automaticamente traslato gli interventi ammissibili verso un più alto valore di tale intensità, rendendo lo schema non solo molto più costoso, ma anche meno efficace in merito alla capacità di attrarre progetti (l’innalzamento della vita utile aumenta evidentemente il rischio di prezzo).
Il rischio di prezzo rende infatti difficile basare una scelta di investimento caratterizzata da pay-back time elevati su un incentivo che dipende da un valore dei TEE che in dieci anni può cambiare in modo davvero consistente (come peraltro testimonia la figura 3, che mostra un rapporto 1:10 nel corso degli anni). Non è un caso se lo schema sia stato giudicato compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato.
Figura 3. Andamento dei prezzi sul mercato spot del GME dall’avvio dello schema.
Per quanto detto questo schema può dare il meglio in presenza di un mix di soluzioni ammissibili che veda sia interventi con CAPEX/tep elevato, sia altri con valori di tale indice bassi, per quanto questo comporti una sovraremunerazione rispetto alle esigenze degli interventi stessi. In tali condizioni il prezzo dei TEE, e dunque il costo del sistema, possono rimanere a livelli caratterizzati da un basso valore dell’indice di costo/efficacia e garantire il successo dello schema, purché si possa accertarne la materialità.
In alternativa, per utilizzare questo schema come incentivo classico, andrebbero definite delle soglie di variabilità del prezzo (o un prezzo fisso) in grado di dare certezza sui flussi di cassa futuri. La fissazione di valori efficaci su un paniere di soluzioni molto variegato sarebbe peraltro un compito non banale.
Uno schema per tutti i settori
La scelta iniziale di ammettere tutti i settori ben si sposa con l’idea della ricerca di un basso valore dell’indice costo/efficacia dello schema: si trattava infatti di offrire maggiore flessibilità e più opportunità di accesso, dunque maggiore offerta potenziale sul mercato. La maggiore complessità di questo approccio si è visto essere legata con il tema della determinazione dei risparmi energetici e dell’addizionalità.
La riduzione del numero di interventi ammessi si traduce per lo schema in minori opportunità di alimentare l’offerta, e dunque in un minore potenziale in termini di risparmi conseguibili. L’effetto prescinde dalle ragioni per cui essa avviene – e.g. scelte di policy, addizionalità, problematiche di gestione – e occorre tenerne conto quando si verifica. Considerate le condizioni di partenza dello schema, è normale che nel tempo ci si trovi di fronte a un minore numero di soluzioni ammissibili[6] e questo non può che ripercuotersi sulla capacità dello schema di raggiungere i target prefissati, in assenza di consistenti evoluzioni tecnologiche o di cambi importanti delle regole.
Il ruolo dei soggetti volontari
I soggetti volontari sono stati responsabili della maggiore parte dei certificati bianchi generati nel tempo. Le società di servizi energetici hanno avuto il ruolo maggiore, sia in quanto unico soggetto ammissibile fino al 2008, sia perché molti utenti finali hanno comunque preferito affidare a terzi la presentazione dei progetti, vista la complessità delle regole.
Rispetto alle previsioni originarie, le linee guida AEEGSI del 2003 hanno preferito sostituire le ESCO con un più ampio riferimento a generiche società di servizi, anche in virtù dello scarso numero di ESCO attive sul territorio. L’assenza di condizioni premiali su contratti EPC[7] e finanziamento tramite terzi ha purtroppo ridotto il potenziale effetto di crescita delle ESCO stesse. Ciononostante, alcune delle società di servizi energetici sono nel tempo cresciute e si sono evolute in ESCO, acquisendo un know-how elevato delle opzioni disponibili nell’industria grazie agli interventi presentati in qualità di semplici proponenti. Si tratta indubbiamente di un effetto positivo del meccanismo.
D’altra parte, la possibilità di presentare interventi già realizzati e l’elevata remunerazione legata al coefficiente tau hanno portato a un eccesso di sovraremunerazione, con scarsa incidenza sulle scelte di investimento, soprattutto nel periodo 2011-2013. Le linee guida del D.M. 28 dicembre 2012 hanno posto rimedio a questa situazione. Le scelte successive collegate all’addizionalità economica e alla ridiscussione di progetti approvati hanno invece determinato un ridimensionamento delle attività dei soggetti volontari, sia per la riduzione degli interventi ammissibili, sia per un maggiore rischio percepito nelle attività di valutazione dei progetti.
Un altro elemento critico è risultato essere il rapporto non regolamentato fra utenti finali beneficiari degli interventi e soggetti proponenti dei progetti, che ha portato a problemi nei casi di verifiche non conformi. Questo aspetto è stato affrontato dalle linee guida del D.M. 11 gennaio 2017, ma non risolto dallo schema contrattuale del GSE, che risolve il problema delle responsabilità fra titolare e proponente da un lato e GSE dall’altro, ma non offre indicazioni circa i rapporti fra titolari e proponenti.
Vista la complessità delle regole, è presumibile che i soggetti volontari continueranno ad avere un ruolo importante. La riduzione delle opportunità disponibili e la scarsa addizionalità di molte proposte rende però l’attività molto più difficoltosa. La diminuzione dei margini da un lato e degli interventi ammissibili o interessanti economicamente dall’altro fa sì che la ricerca e promozione dei progetti risulti meno efficace che in passato. L’effetto limitante dell’addizionalità sui risparmi “incentivabili” si somma infatti ai rischi percepiti dai soggetti volontari, e ciò potrebbe rendere in molti casi poco attraente il percorso di richiesta dei TEE[8]. L’effetto positivo sarà quello di spingere le ESCO più strutturate a offrire contratti EPC con eventualmente il finanziamento tramite terzi, quello negativo che molti di questi progetti non si tradurranno più in TEE.
Nel tempo si è trascurato l’effetto positivo del meccanismo sulle ESCO e sugli utenti finali. Per quanto la materialità non sia sempre acclarata, diverse testimonianze concordavano sul fatto che l’approccio di molte imprese all’efficienza fosse cambiato grazie alla presenza dello schema. Si ritiene che un approccio basato su un maggiore rigore possa essere coniugato con alcuni elementi precedenti per portare a risultati migliori.
I TEE e l’art. 7 della direttiva sull’efficienza energetica
L’analisi dell’andamento dei risparmi energetici conteggiati ai sensi dell’art. 7 della direttiva EED mostra una crescente difficoltà a seguire le traiettorie previste, con possibili problemi legati al fatto che si tratta di un obiettivo vincolante. Il grafico seguente, elaborato sulla base dei dati pubblicati sul RAEE 2017 ENEA[9], evidenzia un preoccupante scollamento, legato soprattutto alla crescita dei risparmi legati allo schema dei certificati bianchi (o TEE) negli ultimi anni inferiore alle aspettative iniziali.
I risultati contabilizzati nell’ambito dell’art. 7 EED non vanno confusi con l’obiettivo generale sull’efficienza energetica. Ne costituiscono infatti il sottoinsieme caratterizzato dall’essere prodotti nell’ambito dei certificati bianchi, delle detrazioni fiscali e del conto termico e dall’essere addizionali[10]. In altre parole il Paese potrebbe raggiungere gli obiettivi generali, senza riuscire a conseguire quelli dell’art. 7 EED.
Figura 4. Risparmi conseguiti e target indicati nella notifica del MiSE alla Commissione sull’art. 7 EED (dicembre 2013).
Rispetto alle ipotesi del 2013 il contributo del conto termico è risultato finora trascurabile (0,002 Mtep contro i 0,63 Mtep previsti al 2016), i TEE sono al 63% (1,14 Mtep contro 1,80 Mtep previsti) e le detrazioni fiscali sono le uniche ad essere andate oltre le previsioni (0,73 Mtep contro 0,42 Mtep previste). La figura seguente (in cui il conto termico non appare visibile in quanto nell’ordine dell’1‰) illustra graficamente i contributi dati agli obiettivi nazionali.
Figura 5. Contributo al raggiungimento degli obiettivi dei diversi schemi agli obiettivi dell’art. 7 EED.
Gli orientamenti presi sullo schema dei TEE negli ultimi anni, rafforzati dalle ultime linee guida (D.M. 11 gennaio 2017), rendono difficile pensare che lo schema possa rispettare le traiettorie inizialmente previste[11]. Con le regole precedenti in vigore sui TEE si assegnavano risorse a progetti che non ne avevano particolare bisogno, ma si riuscivano a contabilizzare risparmi energetici molto più elevati a un costo complessivo inferiore al miliardo di euro. Ora le risorse premieranno progetti forse più meritevoli, ma a un costo maggiore – stimabile fra i due e i tre miliardi di euro – senza un corrispondente incremento dei risparmi contabilizzati. Un effetto peraltro prevedibile in ragione dell’evoluzione del mercato e in assenza di innovazioni tecnologiche dirompenti.
Si ritiene poco probabile che l’eventuale allargamento dei soggetti obbligati ai fornitori di energia sarebbe di aiuto. Gli attuali problemi, infatti, non originano tanto da un ruolo non attivo dei distributori di energia elettrica e gas, quanto da difficoltà oggettive nell’individuare progetti ammissibili, nell’avere le misure necessarie per presentarli, e nel rischio percepito che le pratiche possano avere un esito negativo, anche in fasi successive alla loro approvazione[12]. L’eliminazione della precedente modalità standardizzata, cui hanno fatto capo circa il 50% dei certificati rilasciati nell’ultimo biennio, rende d’altra parte difficile ipotizzare l’introduzione di soluzioni afferenti ad altri settori in modo semplice. I nuovi progetti standard, di cui ancora si attende l’emanazione delle schede, sono attesi alla prova sul campo, ma di certo presentano un grado di complessità maggiore rispetto al passato, in ragione delle misure a campione previste e della necessità di motivarne la scelta.
Si ritiene che la migliore soluzione disponibile per verificare le possibilità dello schema di tornare a crescere sia monitorare gli effetti dei prezzi di mercato alti. Essi potrebbero costituire uno stimolo sufficiente a rilanciare nuovi progetti nei prossimi mesi. Ma se ciò non avvenisse occorrerebbe introdurre dei correttivi.
Per finire, la virata verso edifici e trasporti imposta dalle nuove direttive in fase di definizione suggerisce di puntare su altri schemi per colmare il gap che si è creato tra traiettorie previste e risultati raggiunti, in quanto i TEE difficilmente si presentano come schema idoneo, soprattutto per il settore dell’edilizia, dove l’impatto di capitale e i lunghi tempi di ritorno mal si prestano a uno schema di baseline and trade quale quello dei certificati bianchi.
Risparmi energetici e addizionalità
La valutazione dei risparmi energetici è un tema complesso. Non a caso nel tempo sono stati sviluppati protocolli di misura e verifica dei risparmi stessi quali l’IPMVP. L’Italia ha saputo far fronte a questa esigenza con un mix di procedure con risparmi stimati in funzione delle unità installate (procedure standard) o basate sulla misura puntuale degli stessi (progetti analitici, non più disponibili dal 2017, e a consuntivo). In particolare la maggior parte dei risparmi prodotti nello schema nazionale è da molti anni valutata con il metodo a consuntivo. Questo garantisce una maggiore certezza nelle valutazioni, ma introduce una maggiore complessità, richiede la determinazione dell’addizionalità[13] e dei fattori di aggiustamento[14].
L’Italia, avendo adottato l’approccio di gran lunga più preciso a livello europeo, si trova paradossalmente penalizzata in quanto si trova a potere rendicontare meno risparmi di quelli preventivati. In primo luogo per il vasto ricorso al metodo a consuntivo rispetto al metodo standard (ormai disponibile sono con misura a campione, anche qui unicum europeo), che fa pagare la precisione con un quantitativo di risparmi ammissibili inferiore. Richiede infatti misure ex-ante ed ex-post dei consumi e determinazione dei fattori di aggiustamento, non sempre facile. Per questo si presta a maggiori contenziosi in fase di verifica, in quanto la materia e tecnicamente complessa, tanto che gli stessi protocolli di M&V come l’IPMVP non indicano strade univoche, ma percorsi da adattare alle caratteristiche dell’intervento realizzato e alle esigenze dei soggetti coinvolti nello stesso. Inoltre l’approccio all’addizionalità scelto dall’Italia è più restrittivo di quanto fatto in altri Paesi europei, come evidenziato dai rapporti prodotti nell’ambito del progetto ENSPOL.
Proprio sulla definizione data all’addizionalità vale la pena fare un approfondimento. Nella direttiva EED in vigore non è presente una definizione di addizionalità. Si rimanda a lavori di letteratura nell’ambito delle linee guida all’applicazione dell’art. 7[15] e se ne richiede la valutazione nell’ambito delle metodologie di valutazione dei risparmi basate sulla misura degli stessi, come il metodo a consuntivo. Più chiaro quanto indicato nella proposta di revisione della direttiva proposta dalla Commissione lo scorso novembre[16], sia al punto 9 delle premesse, sia in allegato: New savings should be additional to business as usual, so that savings that would have occurred in any event may not be claimed. In order to calculate the impact of measures introduced only net savings, measured as the change of energy consumption that is directly attributable to the energy efficiency measure in question, may be counted. To calculate net savings Member States should establish a baseline scenario of how the situation would evolve in the absence of the policy in question. The policy intervention should be evaluated against this defined baseline.
L’addizionalità è dunque connotata come la capacità di produrre risparmi che non si sarebbero conseguiti in uno scenario business as usual. In questa definizione si colgono due elementi: uno tecnologico (si cerca di promuovere soluzioni che vadano oltre la media di mercato), l’altro materiale (si tiene conto della capacità dei meccanismi di supporto di accelerare l’adozione di alcune soluzioni).
La definizione data dalle nuove linee guida sui TEE tiene invece conto solo dell’aspetto tecnologico. Infatti si basa su un consumo di riferimento, definito come il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa. Si perde così l’effetto di accelerazione di soluzioni tecnologiche. Aspetto di cui si poteva tenere conto in passato, verificando non solo l’offerta di mercato, ma anche la situazione ex-ante per utenze analoghe a quella beneficiaria dell’intervento considerato.
Questa scelta risulta particolarmente sfavorevole, in quanto il tenere conto della solo offerta di mercato fa perdere di vista lo scopo principale dello schema dei TEE, che è quello di accelerare il miglioramento del mercato, non di promuovere le migliori soluzioni disponibili. La promozione esclusiva di queste ultime porta a una forte contrazione dei risparmi presentabili nell’ambito dell’art.7, e, paradossalmente, produce meno risultati positivi sul mercato. Non si vedono invece risultati positivi per le migliori tecnologie disponibili, anche perché difficilmente queste soluzioni potranno essere stimolate dallo schema dei TEE, per le caratteristiche evidenziate nel capitoletto “TEE come incentivo”.
Si suggerisce dunque di individuare una diversa definizione per l’addizionalità, che sia maggiormente in linea con le indicazioni delle direttive comunitarie e consenta di tenere conto dell’effetto di accelerazione alla penetrazione delle tecnologie efficienti, corredata da idonee verifiche di materialità[17].
Si consiglia altresì di ripristinare i metodi standardizzati, accettandone i limiti. Purché i risparmi energetici ad essi collegati siano valutati con opportuna cautela, essi possono consentire di contabilizzare maggiori risparmi energetici nell’ambito dell’art. 7, producendo anche in questo caso un effetto di accelerazione sul mercato, nonché altri benefici di sistema (effetti sugli operatori, occupazione, etc.).
Si ricorda infine che la direttiva EED richiede di contabilizzare i risparmi addizionali, ma non indica nulla in merito a quali risparmi incentivare. In altre parole si potrebbe collegare l’incentivo ai risparmi complessivi, conteggiando a parte quelli addizionali. Ciò permetterebbe, nel caso in cui non si volessero seguire i due suggerimenti precedenti, di dare maggiore respiro allo schema, rendendolo comunque più attraente e in grado di produrre maggiori risparmi. Si tratta comunque di una soluzione meno efficace delle precedenti.
Per concludere, la determinazione dei risparmi energetici si presenta complessa a prescindere dall’addizionalità, che aggiunge elementi in tal senso. Proprio per questo andrebbe gestita in un rapporto maggiormente concordato fra le parti e non in una pura ottica di proposta/verifica. È infatti impensabile normare in modo puntuale ogni progetto a priori, e dunque i proponenti devono necessariamente fare delle ipotesi e adottare un proprio protocollo di misura e verifica, oltreché determinare un valore dell’addizionalità che necessariamente è parziale. Una verifica gestita in un’ottica di dialogo e di affinamenti successivi (a progetti futuri si applicano regole tratte dall’esperienza maturata sui progetti attivi) può ridurre il rischio percepito delle attività di verifica e facilitare l’accesso allo schema. In caso contrario, con le attuali condizioni di funzionamento dello schema e la scarsa addizionalità di molti progetti, vi è il rischio di una riduzione consistente dei progetti presentati, con le ovvie conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi. Il rigore andrebbe in altre parole accompagnato da misure di supporto in grado di favorirlo, pena il rischio che il mercato rinunci al meccanismo senza che questo contribuisca ad innalzarne la qualità, che è uno dei potenziali benefici ottenibili dalle nuove linee guida.
Note
[1] Intervento necessario per consentire di gestire gli obblighi da un lato e gli interventi realizzati fra 2001 e 2004 dall’altro.
[2] Avvenuta purtroppo senza la contestuale necessaria ridefinizione dei target.
[3] Ci si riferisce ai soli progetti a consuntivo.
[4] In seguito tale decisione è stata criticata più volte, in quanto i fornitori sarebbero risultati secondo molti soggetti più efficaci, potendo effettivamente costruire un business sull’offerta di servizi energetici. A parte ricordare che in teoria anche gli utenti finali avrebbero potuto essere scelti come soggetti obbligati, e che ogni scelta in merito avrebbe presentato pro e contro, va detto che nel 2001 sarebbe stato oggettivamente difficile basare l’obbligo sui fornitori, visto che il mercato libero era in fase di avvio. Se lo schema fosse stato disegnato nel 2005 forse si sarebbe potuto scegliere diversamente. Attualmente i problemi dello schema sembrano dipendere più dalla difficoltà di realizzare risparmi addizionali che a un ruolo non attivo dei soggetti obbligati.
[5] Ossia ad alto CAPEX/tep. Un alto valore di tale indice si traduce in un lungo pay-back time, essendo il risparmio energetico dipendente dai tep risparmiati per euro speso.
[6] Nel tempo alcuni interventi diventano non addizionali, e solo talvolta ciò può essere compensato da innovazioni tecnologiche. Inoltre è più facile che si verifichino riduzioni degli interventi ammessi (e.g. per evitare sovrapposizione con altri strumenti o per opportunità) che non ampliamenti.
[7] In seguito definiti anche come contratti di rendimento energetico.
[8] Il confronto con diversi operatori (distributori, ESCO e utenti finali) in questi mesi sembra confermare queste possibilità.
[9] RAEE: Rapporto annuale sull’efficienza energetica.
[10] Il risparmio energetico addizionale è quello che eccede i valori di efficienza energetica minima fissati per legge o comunque raggiunti in seguito all’evoluzione del mercato e delle tecnologie. In genere risulta minore del risparmio energetico effettivo corrispondente alla differenza dei consumi prima e dopo l’intervento (al limite nullo, se l’intervento stesso utilizza una tecnologia ormai adottata diffusamente o imposta per legge).
[11] La maggior parte delle modifiche sulle modalità di presentazione dei progetti, sulle soluzioni ammesse, sulla valutazione dell’addizionalità e sulle procedure avrà come effetto probabile quello di ridurre la presentazione di progetti nel breve periodo, per quanto il rialzo dei prezzi dei TEE collegato a queste difficoltà dovrebbe compensare nel medio periodo.
[12] Tutti elementi che hanno contribuito all’aumento dei prezzi sul mercato. A tale proposito sarebbe possibile introdurre delle soglie massime e minime o ai prezzi di mercato, o all’entità del rimborso per i distributori, ma entrambe le soluzioni potrebbero avere più effetti negativi che altro.
[13] Ossia dei risparmi che non si sarebbero conseguiti in uno scenario business as usual.
[14] Ossia delle variabili che incidono sul risparmio energetico conseguito da un intervento, come le condizioni climatiche, il comportamento del personale, l’occupazione di un edificio e la produzione di una linea nel settore manifatturiero.
[15] SWD(2013) 451 final.
[16] COM(2016) 761 final.
[17] Ossia occorre verificare, per quanto in modo semplificato, che l’accelerazione ci sia effettivamente stata.
Quando usciranno le nuove schede standardizzate?
Francesco