Articolo scritto per Qualenergia sulle novità introdotte per il meccanismo dei certificati bianchi in seguito all’emanazione del D.M. 21 maggio 2021. Diversi gli aspetti positivi volti a stimolare la presentazione di progetti, ma molto dipenderà dall’applicazione pratica delle modifiche e dalla rapida pubblicazione degli strumenti di supporto.
Premessa
L’efficienza energetica è uno dei pilastri della decarbonizzazione, dunque deve essere una priorità nelle politiche. Come ben ha compreso la Commissione europea, che ha introdotto nel Pacchetto energia clima il principio energy efficiency first per sottolinearne l’importanza e la necessità di non dimenticarcela per strada (vedere a tale proposito la nuova Raccomandazione C(2021)7014 del 28 settembre 2021). L’urgenza di intervenire per mitigare il cambiamento climatico ci impone di ripensare il modo in cui consumiamo l’energia e di diventare più virtuosi.
È dunque fondamentale che la politica supporti l’uso razionale dell’energia attraverso le leggi e le azioni che può mettere in campo. Il meccanismo dei certificati bianchi doveva essere la politica principale sotto questo punto di vista. Sebbene le scelte che ne hanno accompagnato lo sviluppo negli anni abbiano portato a un ridimensionamento delle ambizioni iniziali, rimane uno degli schemi più longevi e prolifici. Il solo, peraltro, in cui i risparmi energetici sono in buona parte realmente misurati e non solo stimati.
L’emanazione del decreto 21 maggio 2021, che ha modificato le linee guida del meccanismo dei TEE (D.M. 11 gennaio 2017), ha introdotto numerose modifiche, di seguito sintetizzate. Basteranno per rilanciare lo schema e stimolare adeguatamente gli interventi di efficientamento energetico e la crescita del relativo mercato?
Le novità principali lato domanda
Il decreto interviene anzitutto sugli obiettivi, estendendo la durata al 2024 e introducendo i relativi obblighi per i distributori coinvolti. Contestualmente viene ridotto il target relativo al 2020, che passa da 7,09 a 2,84 milioni di TEE. Si tratta di una delle misure più criticate dagli stakeholder, che in essa hanno visto una sorta di depotenziamento del meccanismo. A mio avviso, invece, si tratta di una necessaria immersione nella realtà.
La figura 1 mette a confronto gli obblighi effettivi annui, come modificati per tenere conto dei target residui accumulati dai distributori per l’incapacità di raggiungere il 100% dei propri obiettivi, con l’emissione annua di titoli con riferimento all’anno d’obbligo. La comparazione fra l’obbligo cumulato al 2020 con i TEE emessi al 15 luglio 2021 (scadenza fissata per tale obbligo) mostra circa sei milioni di TEE mancanti nonostante la riduzione dell’obbligo per il 2020.
Nel periodo 2021-2024 è previsto che gli obblighi annui crescano da 1,0 a 2,4 milioni di TEE. Si potrebbe a prima vista pensare che questi obiettivi siano molto bassi, paragonati ai circa 3,3 milioni di TEE emessi fra l’1 giugno 2020 e il 31 maggio 2021 (si è scelto di usare gli intervalli classici per continuità, sebbene negli ultimi due anni d’obbligo i periodi di adempimento degli obblighi siano stati modificati per effetto della pandemia). Oltre agli obblighi residui sopra ricordati, va però considerato che i TEE immessi sul mercato stanno inesorabilmente e rapidamente scendendo per il termine della vita utile dei progetti presentati in questi ultimi anni, in genere pari a cinque anni. Con riferimento alla figura 2, infatti, i certificati emessi in relazione ai soli nuovi progetti presentati annualmente hanno apportato contributi sempre più limitati dal 2015 in poi. Sui progetti standardizzati presentati in quegli anni pesano inoltre i provvedimenti di contrasto alle truffe adottati dal GSE in particolare fra 2017 e 2018, per cui la capacità di generazione di certificati è stata ridotta negli anni successivi. Al momento, l’analisi delle dichiarazioni mensili del GSE da gennaio ad agosto mostra circa 400 mila TEE in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, solo parzialmente bilanciati dai circa 100 mila in più prodotti dalla CAR.
Senza cambiamenti sul fronte dell’offerta, considerando l’obbligo residuo da recuperare, si rimarrebbe alla fine del quadriennio in una situazione di mercato corto, per quanto finalmente rispetto all’obbligo totale e non a quello minimo. In questo modo i distributori obbligati potrebbero tornare ad operare in condizioni più in linea con la loro capacità di promuovere la crescita del mercato dell’efficienza energetica con iniziative proprie o delle società collegate.
Due sono gli elementi che potrebbero fare propendere per un esito più interessante e auspicabile: una risoluzione del contezioso sulle schede standard che riporti sul mercato una parte dei TEE bloccati nell’ambito delle valutazioni o delle verifiche e un incremento dell’offerta. In questa ipotesi si potrebbe arrivare a una situazione di mercato lungo. Sul contenzioso è difficile fare previsioni, ma potrebbero tornare in gioco grandi volumi di TEE. Sul secondo fronte, un elemento da tenere d’occhio riguarda i TEE rilasciati per PC e PS, ossia per i progetti presentati secondo le regole introdotte nel 2017 dalla versione originale del D.M. 11 gennaio 2017. Il potenziale annuo di TEE stimato dal GSE sulla base delle proposte presentate dal 2017 al 2020 è nell’ordine dei 650 mila titoli. A fine agosto 2021, però, ne sono stati rilasciati non più del 5%, un elemento che fa temere che una parte di questo potenziale potrebbe non vedere mai la luce per motivi al momento ignoti (interventi non realizzati? impossibilità di rendicontarli? ritardi legati alla pandemia?) e che sarebbe utile comprendere.
Ad ogni modo, volendo essere ottimisti – e c’è da sperarlo per una serie di motivi che includono la ripresa dello schema, i benefici energetici e ambientali, il raggiungimento dei target comunitari, lo sviluppo del mercato dell’efficienza energetica, etc. – il decreto ha introdotto una sorta di meccanismo di stabilità, prevedendo l’intervento del MiTE a modifica degli obblighi e/o della percentuale di obbligo minimo (rimasta pari al 60%) laddove necessario. In base a tale disposto il Ministero dovrebbe prontamente intervenire per modificare al rialzo gli obblighi in caso di eccesso di offerta, un elemento utile anche in ragione dell’attesa revisione al rialzo dei target del PNIEC. Ovviamente sarà fondamentale che il MiTE riesca ad agire in tempi rapidi laddove se ne manifestasse l’esigenza.
Il decreto fissa a 10 euro il prezzo minimo dei titoli virtuali e riduce al 20% la quota minima di TEE rispetto al proprio obbligo che un distributore deve possedere per potere acquistare tali titoli introdotti per consentire allo schema di sopravvivere in assenza di un’offerta sufficiente a coprire gli obblighi effettivi. I titoli virtuali potranno andare in pensione quando si riuscirà a riportare lo schema in condizioni di funzionamento ordinario.
Per concludere questa parte, vale la pena ricordare che le novità non interessano i TEE CAR per la cogenerazione ad alto rendimento, che continuano a seguire le regole stabilite dal D.M. 5 settembre 2011 per quanto riguarda le modalità di accesso e di calcolo dei certificati. Evidentemente si potranno avere effetti sul prezzo di mercato dei TEE e questo si ripercuoterebbe anche sull’incentivo previsto per la cogenerazione. A tale proposito il decreto elimina il vincolo dei 250 euro di riconoscimento massimo del contributo tariffario, demandando all’ARERA il compito di fissarne il valore.
Le novità principali lato offerta
Esaminate le novità lato domanda, passiamo all’offerta, che è la parte più interessante, in quanto se non si riuscirà a farla ripartire lo schema avrà presumibilmente raggiunto il capolinea e si sarà persa un’importante opportunità. In merito ai soggetti ammessi a presentare progetti, si stabilisce che anche i raggruppamenti temporanei di impresa, le associazioni temporanee di impresa e i raggruppamenti tra enti pubblici territoriali possano essere soggetti titolari dei progetti.
Riguardo all’ammissibilità, vengono aggiunti diversi interventi alle tabelle dei progetti che possono accedere al meccanismo. Si prevedono inoltre due casi in cui sia possibile certificare i risparmi energetici per interventi predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o amministrativi: quando si generino risparmi addizionali rispetto a quelli collegati all’adempimento delle prescrizioni di legge e per le misure realizzate da imprese energivore in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014 per la realizzazione di almeno uno degli interventi indicati nelle diagnosi obbligatorie. Viene inoltre sancita la cumulabilità – seppure con riduzione al 50% dei TEE – con i crediti di imposta del programma Transizione 4.0.
Sul fronte della presentazione dei progetti le novità sono varie, alcune molto specifiche. Di seguito si elencano le principali:
- possibilità di evitare per la determinazione del consumo ex ante la misura di almeno dodici mesi con campionamento giornaliero laddove il consumo ex ante risulti superiore a quello di riferimento;
- introduzione della comunicazione preliminare e della richiesta di valutazione preliminare, due opzioni cui il proponente potrà ricorrere per ottenere dei pareri preventivi utili a ridurre il rischio di rigetto, specie nei casi in cui l’accesso all’incentivo sia fondamentale per l’avvio del progetto;
- le soglie minime per la rendicontazione semestrale e trimestrale vengono rispettivamente ridotte a 500 e 1.000 TEE;
- possibilità, per gli interventi dei settori trasporti ed edifici, di riceve il 50% dei TEE in più nella prima metà della vita utile, con corrispondente riduzione nella seconda (contro il 20% già concesso agli altri progetti);
- bonus di TEE pari al 2% per tutta la vita utile, fino ad un massimo di 40 tep, per interventi realizzati in attuazione delle diagnosi energetiche conformi all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, purché il titolare sia dotato di sistema di gestione dell’energia o ambientale certificato o da certificazioni secondo le norme ISO 14067, ISO 14046 o ISO 14052;
- aggiunta dei progetti di efficientamento energetico integrato per consentire di presentare gli interventi a metà strada fra una nuova installazione e una sostituzione.
Importanti sono senza dubbio le misure relative al supporto agli operatori, da tempo richieste da FIRE e da altri soggetti. Il GSE dovrà anzitutto produrre una guida operativa che fornisca indicazioni di dettaglio utili alla presentazione di progetti. La guida, oltre a valori di riferimento e chiarimenti rispetto all’applicazione puntuale del decreto, dovrà inoltre riportare schede di progetto a consuntivo per interventi nei settori civile e dei trasporti, e riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione, e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti. La guida è attesa entro fine anno.
In secondo luogo, il GSE dovrà avviare un servizio di assistenza che includa simulatori di risparmi per progetti replicabili, chiarimenti tecnici, procedurali e amministrativi, l’individuazione di buone pratiche e la realizzazione di una banca dati dei progetti approvati con indicazione del consumo di baseline, dell’algoritmo di calcolo dei risparmi, dei risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione dello stesso.
Vi sono poi modifiche alle tempistiche di valutazione e precisazioni sulle violazioni rilevanti ed è richiesto al GSE di introdurre più dati nei rapporti mensili, in modo da rendere più semplice seguire l’andamento dei progetti presentati e delle emissioni di TEE. Si chiarisce inoltre che può accedere a TEE aggiuntivi rispetto a quelli già previsti l’adeguamento di interventi che abbiano beneficiato del coefficiente tau purché comportino un incremento di efficienza energetica e siano correttamente comunicati al GSE. Per finire, viene concessa la possibilità di una rendicontazione dei risparmi aggiuntiva per compensare il periodo di chiusura o riduzione delle attività causa pandemia Covid-19.
Aste
Un discorso a parte lo merita il nuovo meccanismo a base d’asta inserito nel decreto, che verrà introdotto con un provvedimento dedicato. Sarà adottato il sistema del pay-as-bid e i proponenti riceveranno un incentivo pari al prodotto fra il prezzo offerto e i risparmi generati nel corso del periodo indicato nel bando. La base d’asta verrà definita in relazione al prezzo di mercato dei TEE, al tipo di tecnologia considerata e alle esternalità ambientali positive prodotte (elemento che consentirebbe di tenere in maggiore rilievo progetti con ricadute più ampie dei soli risparmi energetici, utile in ottica di decarbonizzazione e di contenimento dei costi sociali).
Tale schema potrebbe rivelarsi un utile complemento dei TEE per progetti complessi e costosi, difficilmente realizzabili con gli attuali valori di mercato dei certificati bianchi, nei casi in cui la misura dei risparmi energetici con le modalità previste dai TEE sia difficile.
Va notato che questo schema non va a integrarsi col mercato dei TEE o con gli obblighi per i distributori, ma rappresenta un meccanismo a parte. Ci si deve dunque attendere che sia applicato ad interventi che non partecipano già allo schema dei certificati bianchi, onde evitare effetti di cannibalismo che creerebbero problemi al già complesso andamento di domanda e offerta.
Conclusioni
Sebbene diversi stakeholder, FIRE inclusa, avessero chiesto qualcosa in più, il nuovo decreto potrebbe aprire interessanti prospettive. Sarà fondamentale il ruolo del GSE, chiamato ad un approccio più orientato a supportare gli operatori di mercato e a facilitare a presentazione di progetti, nonché quello che tutte le associazioni di settore potranno svolgere per rilanciare il mercato. Fra le notizie positive conviene segnalare il miglioramento dei tassi di rigetto delle proposte rispetto a qualche anno fa – nel 2021 pari all’84% per i progetti a consuntivo e al 97% per le relative richieste di certificazione – e il potenziale interessante legato ai progetti presentati dal 2017 al 2020, sempreché cominci a tradursi in risparmi certificati.