Certificati Bianchi e cumulabilità con altri incentivi: i tempi da rispettare

Cumulabilità e tempistiche per il meccanismo dei certificati bianchi modificato dal D.M. 28 dicembre 2012.

Pubblicato su: www.nextville.it/approfondimenti/81.

Il D.M. 28 dicembre 2012 sui certificati bianchi ha modificato le regole sulla cumulabilità, adottando un approccio molto più restrittivo rispetto al passato, in analogia con quanto deciso per altri schemi di incentivazione (e.g. fonti rinnovabili e conto termico). I progetti presentati a partire dal 3 gennaio 2013, infatti, non sono più cumulabili con altri incentivi statali (e.g. tariffa onnicomprensiva, certificati verdi, conto termico, detrazioni fiscali), fatto salvo l’accesso ai fondi di garanzia e rotazione, ai contributi in conto interesse e alla detassazione del reddito di impresa per l’acquisto di macchinari e attrezzature.

Il GSE ha pubblicato una serie di FAQ sull’argomento, spiegando meglio gli ambiti applicativi. In particolare si conferma la non cumulabilità con i TEE di detrazioni fiscali, ecobonus per veicoli a basse emissioni e finanziamenti statali in conto capitale. Rimane invece possibile sommare i certificati bianchi con incentivi di tipo regionale, locale e comunitario (e.g. Energy efficiency fund, Jessica, etc.) – purché i relativi bandi non prevedano condizioni ostative –, con le detrazioni del credito di imposta per le reti del teleriscaldamento a biomassa realizzate in zona climatica E ed F e con ritiro dedicato o scambio sul posto (e.g. scheda 7 sul fotovoltaico fino a 20 kW).

Se questo aiuta a dissipare alcuni dubbi, può essere utile verificare le tempistiche per la presentazione di richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC) per progetti relativi ad interventi avviati prima dell’entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012, progetti per i quali la cumulabilità era ammessa. Anche in questo caso le FAQ del GSE vengono in aiuto, stabilendo quanto segue.

I progetti standard – ossia la tipologia che comprende la maggior parte degli interventi per i quali si sovrapponevano TEE e detrazioni fiscali – possono beneficiare della cumulabilità purché la data di avvio sia  precedente al 3 gennaio 2013. La data di avvio rappresenta il giorno in cui il progetto raggiunge la dimensione minima, in quanto comincia a produrre risparmi l’intervento che consente di superare i 20 tep annui di risparmio. Tale data può ad esempio coincidere con l’installazione o il collaudo e la FAQ dell’AEEG offrono indicazioni a tale proposito (si veda la domanda n. 3).

Per i progetti analitici la data di inizio del periodo di rendicontazione dei risparmi deve essere antecedente al 3 gennaio, mentre per i progetti a consuntivo la PPPM (proposta di progetto e programma di misura) doveva essere presentata entro il 3 gennaio, per cui ormai non c’è più spazio per presentare nuove proposte che possano beneficiare della cumulabilità.

Facciamo due esempi per chiarire meglio. Una società ha realizzato alcuni piccoli impianti solari termici e installato infissi a doppio vetro (schede standard 8 e 5) fra il 2010 e il 2012, raggiungendo la dimensione minima di 20 tep (solare più infissi) con l’ultimo impianto famigliare realizzato e “avviato” il 20 novembre 2012 (data collaudo o fattura cliente). La data di avvio del progetto è dunque precedente al 3 gennaio 2013 e si può beneficiare sia dei TEE, sia delle detrazioni fiscali al 55%; il proponente deve presentare la proposta entro 180 giorni dal 20 novembre 2012, dunque entro il 19 maggio 2013. Se la dimensione minima fosse stata raggiunta il 20 settembre 2012, invece, i 180 giorni sarebbero scaduti e con essi la possibilità di presentare un progetto che possa godere delle detrazioni o di altri incentivi statali (a meno che non si siano realizzati altri interventi fra ottobre e dicembre 2012, nel qual caso andrebbe scartato qualche intervento fra quelli vecchi in modo da superare i 20 tep fra ottobre 2013 e il 2 gennaio 2013). In definitiva ci può essere la speranza di riuscire a presentare qualche progetto di tipo standard che goda della cumulabilità purché l’avvio del progetto sia avvenuto fra ottobre 2012 (con scadenza ad aprile!) e il 3 gennaio 2013.

Per il secondo esempio si considera un proponente che abbia realizzato alcune caldaie condominiali a condensazione fra il 2010 e il 2011 (scheda analitica 26), sempre beneficiando delle detrazioni fiscali al 55%. Si può ipotizzare che l’avvio delle misure (periodo di riferimento della prima richiesta) sia avvenuto in data 1 gennaio 2012 e che il proponente abbia deciso di presentare la domanda considerando un periodo di riferimento pari a un anno (massimo possibile). In questo caso il periodo di riferimento si chiuderebbe quindi il 31 dicembre 2012 e il proponente avrebbe tempo fino a fine giugno 2013 (180 giorni) per presentare la proposta. L’avvio del periodo di misura, essendo fissato al 1 gennaio 2012, è ampiamente precedente al 3 gennaio 2013 e la cumulabilità sarebbe garantita. Concettualmente nel caso dei progetti analitici si può pensare di presentare un progetto in grado di godere della cumulabilità anche nella prima metà del 2014, nell’ipotesi di prendere in considerazione interventi realizzati nel 2012 per i quali il periodo di riferimento della rendicontazione parta il primo gennaio 2013 e si concluda il 31 dicembre 2013 (ovviamente il periodo di riferimento può anche essere semestrale o avere una durata comunque inferiore all’anno, ma non è importante ai fini di quanto affrontato in questa nota).