Lo schema dei certificati bianchi, detti anche titoli di efficienza energetica (TEE), è uno dei tre meccanismi statali di incentivazione dei progetti di efficienza energetica in Italia (gli altri due sono le detrazioni fiscali, note anche come ecobonus, e il conto termico). Lo schema è stato avviato nel 2005 e ha consentito cumulativamente di risparmiare oltre 28 milioni di tep – tonnellate equivalenti di petrolio1 – dal 2005 al 2020, risultando di gran lunga il più longevo e produttivo incentivo per l’efficienza energetica.
Di seguito alcune delle caratteristiche principali:
- copre tutti i settori (industria, agricoltura, terziario, P.A., residenziale) e quasi tutti gli interventi di efficientamento energetico negli usi finali (dal cogeneratore all’illuminazione, dall’involucro edilizio ai processi industriali);
- possono presentare progetti i distributori di elettricità e gas naturale, le ESCO certificate e le società con sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001 o con EGE certificato;
- si basa sul rilascio di un numero di certificati bianchi (o TEE) proporzionale ai risparmi energetici generati dall’intervento realizzato (1 certificato bianco corrisponde a 1 tep);
- i certificati bianchi vengono rilasciati per un tempo che varia da 3 anni (misure comportamentali) a 10 anni (interventi più complessi), in funzione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti, opportunamente misurati;
- per i progetti relativi a nuove installazioni vengono riconosciuti solo i risparmi energetici addizionali, che vanno oltre il business as usual (ossia garantiscono una prestazione energetica superiore a quella che si sarebbe comunque ottenuta sostituendo la soluzione preesistente o realizzando una nuova installazione in ragione dell’attuale offerta tecnologica);
- per i progetti relativi alla sostituzione di impianti e processi esistenti, invece, il risparmio è calcolato in funzione della differenza fra i consumi energetici prodotti prima e dopo la realizzazione dell’intervento, tenendo conto dei fattori di aggiustamento che incidono sui consumi stessi (e.g. clima, occupazione ed uso degli edifici, produzione per i processi manifatturieri, etc.); l’approccio è quello del protocollo IPMVP opzione B;
- il valore dei TEE è stato a lungo pari a 100-110 euro/tep, con valori saliti oltre i 400 euro/tep ad inizio 2018; successivamente è stato introdotta una soglia di rimborso per i distributori obbligati che ha portato il prezzo dei TEE a valori nell’ordine dei 260 euro/tep;
- l’incentivo complessivo varia a seconda dell’intervento, risultando spesso molto interessante.
Il meccanismo dei certificati bianchi prevede l’obbligo per i distributori di elettricità e gas naturale con almeno cinquantamila utenti di raggiungere obiettivi di risparmio energetico crescenti nel corso degli anni. L’obiettivo viene soddisfatto presentando entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno d’obbligo un corrispondente numero di certificati. Al fine di conseguire i TEE necessari, i distributori obbligati possono realizzare interventi di efficientamento energetico, ottenendo i corrispondenti certificati bianchi, o acquistare certificati dagli altri soggetti ammessi a presentare progetti, i cosiddetti attori volontari. Fra questi ultimi i più attivi sono sempre state le ESCO, cui si riferiscono oltre il 90% dei progetti presentati nel corso degli anni.
Lo schema dei certificati bianchi presenta dunque un mercato – articolato in una piattaforma per gli scambi spot e una per gli scambi bilaterali – in cui i soggetti obbligati possono acquistare i TEE dai soggetti volontari. Il prezzo di vendita dei certificati bianchi determina l’entità dell’incentivo per le ESCO e società con EGE certificato che partecipano al meccanismo. Il calo di certificati bianchi disponibili sul mercato verificatosi negli ultimi anni, legato sia all’introduzione di regole più stringenti e complesse, sia alle truffe emerse nel 2017 (con le relative conseguenze in termini di inasprimento delle procedure di valutazione per tutti i progetti) ha portato a prezzi stabilmente più alti e all’incapacità di raggiungere gli obiettivi fissati. Ciò garantirà per un po’ prezzi elevati sul mercato.
Una nota prima di chiudere: per presentare progetti è necessario nominare ogni anno l’energy manager se si superano le soglie dell’art. 19 della legge 10/1991, ossia 10.000 tep/anno per l’industria e 1.000 tep per gli altri settori.
Nel blog sono disponibili numerosi articoli che illustrano le modifiche apportate alle regole di funzionamento dello schema dei certificati bianchi negli anni, i risultati conseguiti e l’andamento del prezzo di mercato.
Nota 1. Si tratta dei risparmi energetic contabilizzati per l’erogazione dell’incentivo. Quelli effettivi sono maggiori in ragione dell’addizionalità. Un tep vale circa 5,3 MWh elettrici, 11,7 MWh termici e 1.200 m3 di gas naturale. Per maggiori informazioni e per scaricare un foglio di calcolo per fare conversioni rimando al sito FIRE per la nomina degli energy manager.