La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205) introduce diverse novità sulle detrazioni fiscali a disposizione per gli edifici e le le imprese manifatturiere. Di seguito sono sintetizzati le agevolazioni per gli immobili, comprensive di conto termico (non modificato dalla legge di bilancio) in un articolo scritto con Francesco Mori di FIRE e pubblicato sul portale Rienergia.
L’efficienza energetica negli edifici, siano essi residenziali o non, è un tema estremamente importante e attuale. Oltre il 65% degli immobili presenti in Italia è stato costruito prima che entrassero in vigore reali obblighi legati alle prestazioni energetiche degli edifici, ovvero prima dell’emanazione della legge n° 373 del 1976. Sebbene nel corso degli anni siano stati eseguiti lavori di riqualificazione su alcuni immobili, il risparmio energetico conseguibile con interventi mirati ad oggi è ancora notevole. La Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (STREPIN) stima infatti un potenziale risparmio al 2020 di 4,2 Mtep/anno per gli edifici residenziali e circa 1,5 Mtep/anno per gli edifici non residenziali (questi dati sono stati calcolati a partire dal 2014). Per raggiungere tali obiettivi gli investimenti richiesti sono ingenti: sarebbero necessari infatti 13,6 miliardi di euro all’anno per interventi nel settore residenziale e 17,5 per il non residenziale (fonte dati MiSE).
Per alleviare l’onere di questi investimenti, il governo italiano ha predisposto diverse misure a sostegno della riqualificazione degli edifici. Un privato cittadino o un’impresa che intendano efficientare i propri immobili hanno a disposizione diversi strumenti tra cui scegliere: l’ecobonus (o detrazioni fiscali al 65%), il bonus ristrutturazioni (o detrazioni fiscali al 50%) e il Conto Termico 2.0. Sono inoltre disponibili il sisma bonus, per le zone ad alto e medio rischio sismico, e il nuovo bonus verde.
Ecobonus
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato per tutto l’anno in corso l’ecobonus, introducendo contestualmente alcune modifiche. L’aliquota fiscale per le finestre comprensive di infissi e schermature solari, per l’acquisto di generatori di calore a biomasse e, salvo alcuni casi specifici, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, è stata rimodulata dal 65% al 50%.
In aggiunta a questa, l’ecobonus del 2018 porta con sé altre importanti novità. Per la prima volta, infatti, è agevolato al 65% l’acquisto e la relativa posa di un micro-cogeneratore in sostituzione di impianti esistenti.
Si segnala, inoltre, che nei casi in cui la riqualificazione energetica delle parti comuni di condomini sia associata ad interventi di riduzione del rischio sismico (solo per le zone sismiche 1, 2 e 3), la detrazione fiscale è pari all’80% se la classe di rischio diminuisce di una unità, o all’85% qualora gli interventi siano in grado di determinare una riduzione di due classi di rischio.
Infine, rispetto al passato, è consentita la cessione del credito per le singole unità immobiliari e gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) potranno beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.
Bonus ristrutturazioni
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali al 50% per le ristrutturazioni, sono anch’esse riconfermate per tutto l’anno in corso senza particolari novità. Collateralmente a questa misura, anche il bonus mobili, strettamente legato al bonus ristrutturazione, è stato prorogato per tutto il 2018.
Sisma bonus
Per i lavori di adeguamento sismico è disponibile una detrazione su cinque anni che può arrivare al 70% o 80% nel caso si riduca il rischio sismico di una o due classi. Tali percentuali sono incrementate di dieci punti percentuali se si interviene su parti comuni condominiali. Se le operazioni riguardano parti comuni di un condominio e prevedono anche la riqualificazione energetica, sono applicati benefici sia alle percentuali di detrazione che alle somme ammissibili, ma da ripartire su dieci anni.
Bonus verde
Questa nuova agevolazione, denominata “bonus verde”, è pari al 36% dell’investimento ed è legata agli interventi di sistemazione del verde degli immobili. Come nel caso dell’ecobonus, o del bonus ristrutturazioni, dà diritto a percepire 10 quote annuali di pari importo. Tale detrazione fiscale, che ha un tetto massimo della spesa ammissibile di 5.000 euro, può essere richiesta per due categorie di interventi relative esclusivamente alle unità immobiliari ad uso abitativo: la prima per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e realizzazione di pozzi, la seconda invece per la realizzazione di coperture su aree verdi e giardini pensili.
Conto termico 2.0
Il conto termico 2.0 non è un’agevolazione fiscale ma un vero e proprio incentivo in conto capitale. Gli interventi di efficienza energetica che rientrano in questo meccanismo sono molteplici e sono suddivisi in funzione del soggetto che può accedervi, sia esso un privato o una pubblica amministrazione. Le soluzioni incentivate spaziano dall’isolamento termico alla sostituzione di chiusure trasparenti, dalla sostituzione di impianti per la climatizzazione invernale all’installazione di collettori solari, dalla sostituzione di scaldacqua elettrici all’illuminazione efficiente e sistemi di domotica. Infine, il Conto Termico 2.0 incentiva anche la trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero – NZEB” per un valore massimo dell’incentivo pari a 1.750.000 euro.
L’importo dell’incentivo è calcolato sulla base di semplici algoritmi, o percentuali di spesa, e si percepisce in due o cinque rate annuali di pari importo. Rispetto alla prima versione, questo incentivo è stato potenziato, si evidenzia infatti che per incentivi inferiori ai 5.000 euro l’importo viene erogato in unica rata. In sostanza il Conto Termico 2.0, in alcune situazioni, si configura di fatto come un vero e proprio sconto sull’investimento.
Conclusioni
Le agevolazioni economiche per sostenere l’incremento dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e privata esistono, è necessario però diffondere le informazioni relative al ventaglio di opzioni esistenti e contestualmente lavorare per mitigare le barriere che si interpongono tra la volontà di effettuare l’intervento e la sua realizzazione. Nonostante le detrazioni fiscali abbiano un iter amministrativo più semplice rispetto al Conto Termico 2.0 è sempre necessario analizzare caso per caso quale sia l’agevolazione più consona al contesto e al richiedente (le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro). Si segnala infine che a breve dovrebbe essere avviato il fondo di garanzia previsto dal D.Lgs. 102/2014, che agirà come strumento di facilitazione al finanziamento tramite terzi.
Ringrazio per il valido promemoria fornito.
Cordialità
bruno pagnutti
Dalla mia esperienza manca l’uso del terreno (relativamente superficiale per la climatizzazione estiva e invernale) con funzioni di accumulo e compensazione dei surplus energetici e dei fabbisogni. Frequentemente si presentano negli agglomerati urbani e non contemporaneità di richieste di freddo e caldo quasi sempre dissipate in aria. Con l’avvento delle reti di teleriscaldamento e l’arrivo delle energie rinnovabili le grosse centrali di cogenerazione sono spesso ferme per mancanza di richiesta elettrica e funzionano le caldaie di soccorso con forti riduzione di efficienza. Accumulare e riprendere il Calore potrebbe dare risposte interessanti anche con edifici poco efficienti.
Articolo molto interessante, considerando che con il mio lavoro di realizzazione di interventi di isolamento termico ho a che fare spesso con questo genere di agevolazioni fiscali.
Grazie per il commento!